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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18405/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una cooperativa sociale, soccombente in appello, ha impugnato la decisione che aveva riconosciuto a otto lavoratrici il diritto a percepire la retribuzione prevista dall'art. 59 del CCNL cooperative sociali per le 12 festività ivi disciplinate, con condanna al pagamento di somme individuali. La controversia nasceva dal fatto che la datrice di lavoro sosteneva di avere già compensato il lavoro svolto in quelle giornate tramite il meccanismo della 'banca ore' previsto dall'art. 52 del CCNL, mentre le lavoratrici rivendicavano il trattamento specifico dell'art. 59. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione dell'art. 59 CCNL, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente riconosciuto un diritto automatico a un giorno di paga aggiuntivo per ogni festività, senza considerare le diverse ipotesi regolate dalla clausola collettiva, incluse prestazione lavorativa, riposo settimanale e riposo compensativo. Con il secondo motivo lamentava la violazione del combinato disposto degli artt. 59 e 52 CCNL, insistendo sulla possibilità di usare anche la banca ore per compensare i riposi spettanti ex art. 59. Con il terzo motivo deduceva omesso esame di fatti decisivi, motivazione apparente e violazione degli artt. 2697 c.c. e 414 ss. c.p.c., contestando la lettura data dalla Corte d'appello alla difesa della società e la ritenuta mancata specifica contestazione dei conteggi prodotti dalle lavoratrici.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché l'art. 59 del CCNL cooperative sociali disciplina in modo autonomo e specifico il trattamento delle 12 festività, prevedendo, per l'ipotesi di lavoro prestato in quelle giornate, solo due alternative: pagamento delle ore lavorate oppure fruizione di un riposo compensativo entro 30 giorni; tale disciplina non è compatibile con la compensazione tramite banca ore prevista dall'art. 52, che riguarda la flessibilità dell'orario su un arco temporale diverso e non sostituisce il regime speciale delle festività. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, contraddittorietà interna e carenza di autosufficienza, oltre che per infondatezza, perché la censura sulla contestazione dei conteggi non era stata adeguatamente supportata né risultava decisiva ai fini della decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 59 CCNL cooperative sociali

    La norma collettiva disciplina autonomamente il trattamento delle 12 festività e, se il lavoratore presta attività in tali giornate, prevede solo il pagamento delle ore lavorate oppure un riposo compensativo da fruire entro 30 giorni; non consente la compensazione in banca ore.

  • art. 52 CCNL cooperative sociali

    La flessibilità oraria e la banca ore operano su un piano diverso, collegato alla gestione dell'orario di lavoro, e non possono essere utilizzate per sostituire il trattamento speciale delle festività previsto dall'art. 59.

  • art. 51 CCNL cooperative sociali

    È richiamato come disposizione cui rinvia il sistema di flessibilità dell'art. 52, senza incidere sulla disciplina autonoma delle festività.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge sostanziale e contrattuale nei primi due motivi.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    È invocato per il dedotto omesso esame di fatti decisivi, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    La ricorrente lo ha richiamato in relazione alla pretesa errata valutazione dell'onere e della prova dei conteggi, ma la censura non è stata accolta.

  • artt. 414 ss. c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione al contenuto degli atti introduttivi e alla contestazione dei conteggi, senza esito favorevole.

  • art. 91 c.p.c.

    La soccombenza determina la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È applicato per dare atto dei presupposti processuali per l'ulteriore versamento del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando un contratto collettivo disciplina in modo speciale un determinato istituto retributivo, la disciplina speciale prevale su meccanismi generali di compensazione dell'orario, se non vi è un espresso rinvio o una compatibilità sistematica tra le due regole.
  • Se la clausola collettiva prevede, per il lavoro svolto in giornata festiva, alternative tassative come pagamento oppure riposo compensativo entro un termine determinato, il datore di lavoro non può sostituire quel trattamento con una diversa compensazione differita in banca ore.
  • In sede di legittimità, una censura che investa il quantum debeatur o la valutazione dei conteggi non può essere proposta in modo generico: occorre una specifica contestazione dei dati e dei calcoli posti a base della decisione di merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, coerente e autosufficiente; una deduzione internamente contraddittoria o priva della trascrizione degli elementi rilevanti è inammissibile.
  • La mancata contestazione specifica dei conteggi prodotti dalla controparte può concorrere a fondare la decisione sul quantum, quando la difesa si concentri esclusivamente su una diversa ricostruzione giuridica del rapporto e non sui dati storici o numerici allegati.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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