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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36119/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento relativa a IVA per l'anno 2009 e a tasse automobilistiche per gli anni 2008/2009. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma in appello la CTR ha accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo ammissibile la produzione documentale sulle notifiche delle cartelle ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 546/1992 e affermando che la notifica dovesse considerarsi perfezionata in mancanza di contestazioni e repliche del contribuente. Il ricorrente ha proposto un unico motivo di cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 139 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto ritualmente perfezionata la notifica delle cartelle sulla base della non contestazione della documentazione prodotta in appello. Ha inoltre lamentato la mancata applicazione del principio di non contestazione rispetto ai documenti dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. non era formulata nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, poiché non riguardava l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o di fatti notori erroneamente utilizzati, ma una censura sull'apprezzamento del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Inoltre, la doglianza relativa al principio di non contestazione è stata ritenuta non autosufficiente per difetto di specifica indicazione delle difese svolte nei precedenti gradi, in violazione dell'art. 366 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario è ammessa la produzione documentale in appello, e la CTR ha potuto valorizzare la documentazione sulle notifiche delle cartelle.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o su fatti notori/personali erroneamente utilizzati, non quando si contesta la mera valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione del peso e della forza convincente delle prove rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non integra, di per sé, violazione di legge.

  • art. 139 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente per contestare la ritualità della notifica delle cartelle, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo è stato ritenuto non autosufficiente perché non riportava le difese svolte nei precedenti gradi di merito.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass., Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020

    Richiamata per ribadire che la violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con la mera contestazione dell'apprezzamento delle prove.

  • Cass., sez. 1, n. 4699 del 28/02/2018

    Richiamata per affermare che la violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • Cass., sez. 3, n. 20382 del 11/10/2016

    Richiamata in senso conforme sui limiti della deduzione del vizio ex art. 115 c.p.c.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è denunciabile in cassazione solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o fatti erroneamente ritenuti notori o di propria scienza, non quando si censura il mero apprezzamento del materiale probatorio.
  • La diversa valutazione della prova rispetto a quella compiuta dal giudice di merito è sottratta al controllo di legittimità ai sensi dell'art. 116 c.p.c., salvo i limiti propri del vizio motivazionale nei casi consentiti.
  • La deduzione di un vizio di non contestazione deve essere specifica e autosufficiente: il ricorrente deve indicare in modo puntuale le difese svolte nei gradi di merito e il contenuto delle allegazioni rilevanti.
  • Nel processo tributario è ammissibile la produzione documentale in appello nei limiti stabiliti dall'art. 58 d.lgs. 546/1992, e il giudice può valorizzarla ai fini dell'accertamento della regolarità notificatoria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniProveNotificazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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