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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32559/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e per errata applicazione delle norme sulla quantificazione degli aumenti per reato continuato, denunciando che il giudice dell'esecuzione ha operato un unico aumento per plurimi episodi di cessione di stupefacenti anziché aumenti distinti per ciascun reato satellite e ha computato aumenti in misura superiore a quelli fissati dai giudici di cognizione, non scorporando reati già unificati. Il difensore di Francesco Capasso ha censurato, in primo luogo, il mancato rispetto della regola dell'esecuzione della pena di minore entità e il mancato riconoscimento del fatto che una delle sentenze era già stata unificata in precedenza; in secondo luogo ha chiesto il riconoscimento della continuazione fra reati (in particolare tra estorsione aggravata e reati associativi/di stupefacenti) sostenendo l'esistenza di un disegno criminoso unitario.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore Generale e il primo motivo del difensore di Capasso, ritenendoli fondati: ha annullato in parte l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla determinazione della pena complessiva risultante dall'applicazione della continuazione. Ha escluso invece il secondo motivo del difensore (richiesta di nuovo riconoscimento della continuazione con i reati di estorsione aggravata) ritenendolo infondato e meramente rivalutativo. In particolare la Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha scorporato le pene per i reati già riuniti dal giudice di cognizione, non ha operato aumenti distinti per ciascun reato-satellite e, in un caso, ha fatto riferimento a una sentenza diversa da quella pertinente e ha applicato impropriamente la riduzione per il rito; ha inoltre violato il divieto di quantificare gli aumenti in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione, imponendo così un nuovo calcolo.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Usato per censurare la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione del giudice dell'esecuzione nella determinazione degli aumenti per reato continuato.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b)

    art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Invocato per denunciare inosservanza o erronea applicazione di norme processuali inerenti il computo delle pene e le modalità di calcolo degli aumenti.

  • art. 81 cod. pen. (continuazione), comma 2

    art. 81, comma 2, cod. pen.

    Principio richiamato: il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione e operare autonomi aumenti per ciascun reato-satellite, senza eccedere gli aumenti fissati dal giudice di cognizione.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/90

    Norma sostanziale sui delitti in materia di stupefacenti, citata perché le plurime cessioni erano punite ai sensi di tale disposizione e soggette a valutazione separata ai fini degli aumenti.

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Riferimento tecnico al calcolo delle pene in fase esecutiva posto a fondamento del gravame difensivo in relazione alla determinazione degli aumenti.

  • art. 416-bis e art. 416-bis.1 cod. pen.

    art. 416-bis; art. 416-bis.1 cod. pen.

    Citate in relazione ai reati associativi e all'aggravante contestata in uno dei capi estorsivi: rilevano nella valutazione dell'omogeneità del disegno criminoso ma non bastano, da sole, a determinare la continuazione senza altri indicatori.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione che ridetermina la pena per reato continuato deve scorporare i reati già riuniti in sede di cognizione e applicare autonomi aumenti per ciascun reato-satellite, compresi quelli già unificati in precedenza.
  • Gli aumenti per reato continuato non possono essere quantificati in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione; il divieto impedisce una reformatio in peius in sede esecutiva.
  • La motivazione sulla quantificazione degli aumenti deve essere completa e specifica: non è sufficiente il richiamo al limite triplo della pena-base, ma occorre argomentare l'entità di ciascun incremento per consentire controllo giurisdizionale.
  • Per il riconoscimento della continuazione è necessaria la prova di una programmazione e deliberazione unitaria (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità e previsione almeno in linea generale dei reati successivi); non è sufficiente la mera analogia dei reati o la semplice consecutività temporale.
  • Se una precedente sentenza ha già unificato reati, il giudice dell'esecuzione deve evitare il doppio conteggio degli aumenti e, se applicabile, dare esecuzione alla pena di minore entità tra quelle concorrenti in favore dell'imputato.

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