Cassazione Penale, Sentenza n. 32527/2025 del 02/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e per più reati- fine ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, deducendo principalmente: mancata riqualificazione dell'ipotesi associativa nella forma attenuata di cui all'art. 74, co. 6 d.P.R. 309/1990; errata qualificazione dei reati fine ai sensi dell'art. 73, co. 5 d.P.R. cit.; vizio di motivazione nella valutazione delle intercettazioni e nella ricostruzione dell'elemento organizzativo (sostenevano che si trattasse al più di concorso o prestazioni occasionali). I ricorrenti hanno invocato anche la sentenza del Tribunale di Salerno (n. 4052/24) che, per gli stessi fatti, aveva assolto il presunto promotore (Luzzi) e riqualificato i reati fine.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la valutazione di merito. Ha ritenuto legittima la valutazione delle intercettazioni e l'apprezzamento in fatto compiuto dai giudici di merito (principio della riserva del fatto), non consentendo una rivalutazione in Cassazione se non per manifesta illogicità. Ha richiamato il principio secondo cui l'associazione si distingue dal semplice concorso per la presenza di un "quid pluris" organizzativo, potendo essere anche rudimentale, e ha ritenuto sufficiente la prova della disponibilità di ingenti quantità di stupefacente, della presenza di un'arma clandestina, della custodia e della suddivisione della droga, nonché dei contatti e delle condotte coordinate. Ha quindi respinto le richieste di riqualificazione nella forma attenuata (art. 74, co. 6) e dei reati fine (art. 73, co. 5). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno è stato condannato al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti) - art. 74
La Corte ha applicato la norma richiamando il principio secondo cui l'ipotesi attenuata dell'art. 74, co. 6 è configurabile solo se i sodali hanno programmato esclusivamente fatti di lieve entità, con modalità strutturali incompatibili con fatti di maggiore gravità; nel caso concreto ha ritenuto che gli elementi fattuali (quantitativi, arma clandestina, organizzazione anche rudimentale) escludessero l'attenuazione.
D.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti) - art. 73
La Corte ha confermato la qualificazione dei reati fine ai sensi dell'art. 73, evidenziando che la riclassificazione nel solo ambito del comma 5 (fatti di lieve entità) non è sostenibile alla luce delle prove; il comma 1 è il riferimento generale alla disciplina delle sanzioni per i reati di cui al Testo Unico.
Codice di procedura penale - art. 530
Riferimento alla richiesta di assoluzione formulata dalle difese; la Corte ha preso atto delle richieste ma ha ritenuto infondata la deduzione alla luce del compendio probatorio valutato dai giudici di merito.
Massime di principio
- La differenza tra associazione finalizzata al traffico e semplice concorso si fonda sull'elemento organizzativo: non è richiesto un assetto complesso, ma un "quid pluris" stabile (basi logistiche, ruoli, mezzi) che sostenga il programma criminoso.
- L'interpretazione delle intercettazioni e del linguaggio criptico è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo i casi di manifesta illogicità o carenza motivazionale rilevante.
- In presenza di "doppia conforme" (sentenza di primo grado confermata in appello) la possibilità di sindacare in Cassazione è molto limitata: le valutazioni probatorie consolidate nei due gradi formano un corpo motivazionale unico difficilmente scalfibile.
- Per ottenere la riqualificazione in ipotesi attenuata (art. 74, co. 6) è necessario dimostrare in modo specifico e circostanziato che l'organizzazione e le condotte erano esclusivamente rivolte a fatti di lieve entità; elementi come quantità rilevanti o armi ostano a tale attenuazione.
- Una sentenza successiva di merito (es. assoluzione in rito ordinario per altri imputati) non vincola automaticamente le decisioni già prese in altri giudizi e, se non è stata valutata dal giudice d'appello, non può essere sindacata in Cassazione se non per i limiti di legge (non definitività, tempestività dell'allegazione).
- Le censure generiche o la mera ripetizione di motivi già rigettati in appello sono inammissibili in Cassazione: la critica deve essere puntuale e confrontarsi con la motivazione impugnata.
Testo integrale
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