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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32583/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che, pur avendo annullato l'ordinanza del GIP quanto al capo 1) per difetto di gravità indiziaria e avendo escluso l'aggravante del metodo mafioso per il capo 2), ha confermato la custodia cautelare per il rischio di reiterazione. Il ricorrente deduceva che, escludendosi la gravità indiziaria per reati/circostanze ricomprese nel catalogo dell'art. 51, comma 3-bis c.p.p., il tribunale del riesame avrebbe dovuto dichiarare l'incompetenza del GIP distrettuale (ex art. 328, comma 1-bis) e trasmettere gli atti al GIP territorialmente competente (Tribunale di Ragusa) o annullare il provvedimento per mancanza di urgenza ai sensi dell'art. 291, comma 2 e art. 27 c.p.p.; la difesa richiamava la giurisprudenza (Sez. 1, n. 32956/2022) a sostegno dell'obbligo di declaratoria di incompetenza.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno stabilito il principio secondo cui l'esclusione, nell'ambito della procedura cautelare, della gravità indiziaria rispetto ai reati o alle circostanze aggravanti ricomprese nel catalogo dell'art. 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies c.p.p. non determina l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex art. 328, commi 1-bis e 1-quater c.p.p. Le Sezioni Unite hanno motivato che la competenza distrettuale si radica nella pendenza del procedimento (iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'art. 335 c.p.p.) e non può essere rimessa a valutazioni sommari e provvisorie operate nella fase cautelare; conseguenze diverse (perdita della competenza) si verificano solo se il pubblico ministero aggiorna l'iscrizione mutando la qualificazione o se intervengono stralcio/archiviazione. Applicando questo principio al caso concreto, il Tribunale ha correttamente ritenuto di non dover dichiarare l'incompetenza del GIP distrettuale; il ricorso è quindi respinto e prevale la posizione della parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 51 cod. proc. pen., comma 3-bis

    quando "si tratta di procedimenti" per una serie di gravi delitti, ivi specificamente indicati

    individua il catalogo di reati che giustificano l'attribuzione delle funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto; serve a radicare la competenza distrettuale sulla pendenza del procedimento

  • art. 328 cod. proc. pen., comma 1-bis

    "sono esercitate, salvo specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente"

    attribuisce al GIP distrettuale le funzioni cautelari nei procedimenti per i delitti indicati in art. 51; la competenza così derivata è ancorata al procedimento e all'iscrizione della notizia di reato, non alle valutazioni cautelari provvisorie

  • art. 291 cod. proc. pen., comma 2

    il giudice che dichiari la propria incompetenza per qualsiasi causa ha il potere di disporre con lo stesso provvedimento la misura richiesta, "quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza"

    prevede che il giudice che si dichiara incompetente possa comunque adottare la misura, a condizione che sussista urgenza; le Sezioni Unite rilevano che tale potere opera solo se la declaratoria di incompetenza è corretta e fondata

  • art. 27 cod. proc. pen.

    le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede...

    regola l'efficacia provvisoria delle misure applicate da giudice poi dichiarato incompetente e il termine di venti giorni per la decisione del giudice competente; rilevante in caso di trasmissione degli atti a giudice di diverso circondario

  • art. 335 cod. proc. pen. (e comma 1-bis introdotto dal d.lgs. 150/2022)

    iscrizione della notizia di reato contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice; e il PM iscrive il nome della persona "non appena risultino ... indizi a suo carico"

    la competenza distrettuale si fonda sull'iscrizione; la riforma (c.d. Cartabia) ha reso più stringente l'obbligo di iscrivere il nome dell'indagato (richiede l'esistenza di indizi non meri sospetti), dunque il PM gioca ruolo decisivo nel radicare o meno la competenza

  • art. 54-quater cod. proc. pen.

    attribuisce alle parti private e ai difensori la facoltà di chiedere al PM la trasmissione degli atti a diverso pubblico ministero presso altro giudice competente; strumento per sollecitare la scelta del PM in materia di competenza

  • art. 274 cod. proc. pen.

    contiene le esigenze cautelari che giustificano l'adozione di misure; rilevante nel valutare l'urgenza ai sensi dell'art. 291, comma 2

Massime di principio

  • La competenza del GIP distrettuale ex art. 328, comma 1-bis è determinata dalla pendenza del procedimento e dall'iscrizione della notizia di reato (art. 335): un'accertamento interlocutorio di carenza di gravità indiziaria nella fase cautelare non toglie automaticamente la competenza distrettuale
  • L'esclusione della gravità indiziaria in sede cautelare non impone automaticamente la declaratoria di incompetenza né la trasmissione degli atti; il tribunale del riesame può valutare le esigenze cautelari senza mutare la competenza radicata dall'iscrizione
  • Eccezioni rilevanti: la competenza distrettuale cessa se il pubblico ministero aggiorna l'iscrizione mutando la qualificazione in reato non 'qualificante', oppure in caso di stralcio o archiviazione del reato 'qualificante' (allora si applicano art. 291,2 e art. 27 ove necessario)
  • Strategia difensiva: per ottenere la trasmissione degli atti o la declaratoria di incompetenza conviene agire sul piano dell'iscrizione (chiedere al PM l'aggiornamento/trasmissione ai sensi dell'art. 54-quater) o dimostrare una manifesta incompetenza territoriale, non limitarsi a sostenere la carenza di gravità indiziaria in sede cautelare
  • Se il giudice dell'impugnazione dichiara l'incompetenza, egli ha l'onere di verificare l'urgenza e la sussistenza delle condizioni della misura (art. 291, comma 2) e, in mancanza, deve annullare il provvedimento o disporre la trasmissione con decorrenza degli effetti secondo art. 27

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