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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32528/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Firenze sostenendo che il giudice ha omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria obbligatoria della sospensione della patente di guida in conseguenza del reato previsto dall'art. 186 d.lgs. n. 285/1992. Il P.G. ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente a tale omissione, richiamando la giurisprudenza che ritiene la sanzione amministrativa consequenziale e obbligatoria all'accertamento del reato, anche se non oggetto dell'accordo di patteggiamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ammissibile anche se la pronuncia impugnata era un patteggiamento, perché la statuizione censurata si pone al di fuori dell'accordo. La Corte ha affermato che le sanzioni amministrative accessorie obbligatorie devono essere applicate anche nelle sentenze di patteggiamento. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e ha rinviato al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, affinché provveda ad applicare la sospensione determinandone la durata nei limiti edittali previsti dall'art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. n.285/1992.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 285/1992, art. 186, comma 2, lett. b)

    All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno

    La locuzione "in ogni caso" è interpretata dalla Corte come chiara manifestazione del carattere obbligatorio e automatico dell'applicazione della sanzione accessoria al momento dell'accertamento del reato; non è lasciata discrezionalità al giudice né può essere esclusa dall'accordo di patteggiamento.

  • cod. proc. pen., art. 444

    Norma sul patteggiamento: anche nel rito abbreviato/di applicazione della pena il giudice ratifica l'accordo tra le parti, ma non può omettere l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie di natura obbligatoria.

  • cod. proc. pen., art. 448, comma 2-bis (introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)

    La riforma ha in parte limitato la proponibilità del ricorso in cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena, ma le statuizioni che siano estranee all'accordo di patteggiamento (come l'omessa applicazione di sanzioni amministrative obbligatorie) restano sindacabili in Cassazione secondo la disciplina generale.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 2

    Regime generale di ammissibilità del ricorso per cassazione rispetto a motivi non esclusi dalla disciplina speciale del patteggiamento, utilizzato dalla Corte per ritenere impugnabile l'omessa applicazione della sanzione amministrativa.

  • Sezioni Unite, sent. n. 21369/2019

    E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di patteggiamento con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative

    Principio di diritto che conferma l'ammissibilità del ricorso in cassazione contro patteggiamenti quando la censura riguarda omissioni o errori nell'applicazione di sanzioni amministrative obbligatorie.

  • Sez. 2, sent. n. 49461/2013

    Con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti

    Giurisprudenza consolidata che stabilisce l'obbligatorietà dell'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie anche nei casi di patteggiamento.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento il giudice è tenuto ad applicare le sanzioni amministrative accessorie di carattere obbligatorio previste dalla legge anche se non contemplate nell'accordo tra le parti.
  • L'omessa applicazione di una sanzione amministrativa obbligatoria in una sentenza di patteggiamento può essere impugnata in Cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sulla base della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
  • La locuzione normativa "in ogni caso" indica un obbligo giuridico e toglie margini di discrezionalità all'organo giudicante sull'applicazione della sanzione accessoria.
  • La Corte, in caso di omissione, annulla limitatamente alla statuizione carente e rinvia al giudice di merito perché applichi la sanzione nei limiti edittali previsti dalla norma di riferimento, senza intaccare l'accordo di patteggiamento sul resto.
  • Dopo la riforma del 2017 (L. n.103/2017) la possibilità di impugnare i patteggiamenti è più limitata, ma resta viva per le statuizioni che si pongono al di fuori dell'accordo; pertanto, nelle impugnazioni occorre distinguere tra questioni inerenti all'accordo e questioni autonome di diritto.

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