Cassazione Penale, Sentenza n. 32562/2025 del 02/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Cuneo che aveva respinto le istanze della Radulovich volte a ottenere: a) la dichiarazione di rescissione del giudicato della sentenza del Tribunale di Siena del 12/04/2016 o, in subordine, la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Firenze; b) la dichiarazione di nullità della notifica dell'estratto contumaciale o, in subordine, la restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 23/01/2014. Le censure riguardavano in particolare: (i) l'asserita nullità della notifica dell'estratto contumaciale (perché l'atto di elezione di domicilio non indicava il nominativo del difensore d'ufficio e la condannata non poteva conoscere il nome/indirizzo del difensore); (ii) l'illegittima dichiarazione di contumacia nel procedimento di Siena alla luce della legge n. 67/2014 e la conseguente celebrazione del processo senza regolare vocatio in ius. Il Tribunale di Cuneo aveva ritenuto tali vizi insuscettibili di essere fatti valere con l'incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.).
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cuneo, quale giudice dell'esecuzione, perché proceda a un nuovo esame delle istanze relative alla titolarità esecutiva delle sentenze contestate. In particolare la Corte ha stabilito che: (i) quando la sentenza è divenuta irrevocabile a carico di imputato dichiarato contumace, l'incidente di esecuzione è ammissibile per contestare l'inesistenza o l'invalidità della notificazione dell'estratto contumaciale e, se accertata, disporre la rinnovazione della notificazione e la restituzione nel termine per proporre impugnazione; (ii) l'orientamento della Sez. U. (Lovric) sul regime dell'assenza non è applicabile ai procedimenti celebratisi sotto la vigenza dell'istituto della contumacia, per i quali permangono i rimedi in sede di esecuzione nei casi di invalidità della notificazione dell'estratto; (iii) il Tribunale di Cuneo ha omesso un giudizio concretamente motivato sulla legittimità delle declaratorie di contumacia e sulla validità delle notifiche contestate e doveva, invece, valutare tali questioni e, se del caso, la richiesta subordinata di trasmettere gli atti per la rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.). Pertanto l'ordinanza è annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 670 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il compito di accertare se il provvedimento manchi o non sia divenuto esecutivo; la Corte conferma che, nel caso di contestazione sulla notifica dell'estratto contumaciale, l'incidente di esecuzione è uno strumento idoneo per accertare l'invalidità della notificazione e disporne la rinnovazione, con conseguente decorso di nuovo termine per impugnare.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata a proposito della notifica al difensore d'ufficio; la circostanza che l'elezione di domicilio non contenga il nominativo del difensore di turno può rendere nulla la notificazione eseguita presso di lui.
art. 548, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la notificazione dell'estratto di sentenza all'imputato contumace; la Corte sostiene che l'invalidità di tale notificazione può essere accertata dal giudice dell'esecuzione.
art. 175 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione dei presupposti per la restituzione nel termine; l'invalidità della notifica dell'estratto contumaciale è rilevante ai fini della restitutio.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Disciplina l'istituto dell'assenza (post riforma); la Corte distingue l'assenza dalla contumacia e sottolinea che le regole applicabili ai procedimenti celebrati in assenza non sono estendibili automaticamente ai procedimenti celebrati sotto l'istituto della contumacia.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Strumento di rescissione del giudicato invocabile quando, anche dopo l'irrevocabilità della sentenza, emerga che si è proceduto in assenza in violazione dei diritti partecipativi dell'imputato; la Corte richiama la possibilità di utilizzare la rescissione per i procedimenti celebri in assenza (ma distingue i casi di contumacia).
art. 15-bis legge n. 67/2014
Norma transitoria che ha inciso sulla disciplina della contumacia/assenza; la difesa contestava l'applicabilità della contumacia dopo l'entrata in vigore della legge, sostenendo che l'istituto fosse venuto meno e che il procedimento avrebbe dovuto essere trattato come celebrato in assenza.
Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)
La Corte ricorda che l'orientamento delle Sezioni Unite ha limitato l'incidente di esecuzione per i procedimenti celebrati in assenza (post riforma), riconoscendo la rescissione come rimedio per chi è rimasto assente per tutto il processo; tuttavia tale principio non è estendibile automaticamente ai processi celebrati sotto la vigenza della contumacia, per i quali rimane possibile l'incidente di esecuzione in caso di invalidità della notificazione dell'estratto.
Giurisprudenza richiamata (es. Pricina, Canalini, Zarui)
La Corte richiama precedenti secondo cui la nullità dell'elezione di domicilio e l'invalidità della notificazione dell'estratto contumaciale devono essere accertate dal giudice dell'esecuzione e possono determinare la rinnovazione della notificazione e la restituzione nel termine per impugnare.
Massime di principio
- Se il processo si è svolto sotto l'istituto della contumacia, la mancata o invalida notificazione dell'estratto contumaciale può essere contestata con incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.) e, se accertata, comportare la rinnovazione della notificazione e la restituzione nel termine per proporre impugnazione.
- Le nullità endoprocedimentali in generale non sono deducibili con l'incidente di esecuzione quando si tratta di vizi non radicali; tuttavia difetti strutturali della titolarità esecutiva (es. invalidità della notificazione dell'estratto) superano il giudicato e sono sindacabili in sede di esecuzione.
- Per i processi celebrati dopo la riforma (istituto dell'assenza), il rimedio ordinario contro il giudicato per violazioni dei diritti partecipativi è la rescissione del giudicato (art. 629-bis); occorre distinguere con attenzione tra contumacia (precedente regime) e assenza (regime successivo) perché i rimedi e i limiti all'incidente di esecuzione sono differenti.
- La nullità dell'elezione di domicilio che impedisca all'imputato di conoscere il nominativo del difensore d'ufficio presso cui sono eseguite le notifiche può rendere nulla la notificazione dell'estratto contumaciale: il giudice dell'esecuzione deve verificarne l'effetto sul titolo esecutivo.
- Il giudice dell'esecuzione non deve limitarsi a un diniego automatico per ragioni di giudicato: se la parte deduce vizi della formazione del titolo esecutivo (es. notifiche invalide), il giudice deve valutare concretamente la questione e, in caso di dubbio, procedere alla rinnovazione delle notificazioni o, se necessario, valutare la trasmissione per la rescissione del giudicato.
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