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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32535/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto di conferma della confisca patrimoniale disposto dal Tribunale di Roma e confermato dalla Corte d'appello, deducendo: (i) carenza motivazionale dell'appello che si sarebbe limitato a riprodurre le argomentazioni del primo grado senza valutare la documentazione probatoria e le censure difensive (prima censura); (ii) errori di diritto nella valutazione della pericolosita qualificata e generica, in particolare per avere valorizzato fatti poi assolti con sentenza irrevocabile, per avere ignorato autorizzazioni e iscrizioni amministrative della societa Menfer, per avere ritenuto il possesso di beni sproporzionati ai redditi senza valutare giustificazioni plausibili e per avere considerato fittizia l'intestazione societaria e patrimoniale malgrado una scissione societaria trasparente (seconda censura).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati parzialmente. Ha dichiarato inammissibile la censura relativa a una presunta carenza motivazionale dell'appello (prima censura), ritenendo che la Corte territoriale avesse effettivamente considerato e replicato alle censure difensive. Ha invece accolto la seconda censura nella parte in cui la Corte d'appello aveva utilizzato, come elementi indizianti della pericolosita, fatti gia' oggetto di sentenza di assoluzione irrevocabile: la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui fatti definitivamente assolti perche' il fatto non sussiste o perche' non costituiscono reato non possono essere usati come indicatori di pericolosita nel giudizio di prevenzione. Percio', alla luce dell'impossibilita' di valorizzare le condotte coperte da giudicato assolutorio, la Corte ha annullato il decreto impugnato nella parte interessata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello affinche' riesamini il giudizio di pericolosita e la perimetrazione temporale e patrimoniale della confisca, escludendo gli elementi inidonei e riformulando la motivazione di quanto residua. In sintesi: annullamento con rinvio parziale per vizi di utilizzazione di fatti assolti e per necessaria nuova perimetrazione della confisca.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 1, comma 1, lett. b); art. 4, lett. b) e c); art. 10, comma 3; art. 24

    Art. 1 lett. b) e art. 4 individuano le categorie di pericolosita sociale (generica e qualificata) da valutare per applicare misure patrimoniali. L'art. 10 comma 3 limita il sindacato di legittimita' in Cassazione ai vizi di diritto e ai gravi profili di motivazione. L'art. 24 e le disposizioni collegate richiedono che la confisca preventiva sia basata su prova della strumentalita' delle societa' rispetto a attivita illecite e sulla perimetrazione temporale delle acquisizioni patrimoniali di origine illecita.

  • Codice penale

    Norma sostanziale relativa a delitti in materia ambientale (seguente richiamo delle condotte per cui alcuni procedimenti penali avevano condanne), rilevante come fatto storico ritenuto sintomatico di pericolosita' qualora non smentito da giudicato di assoluzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di prevenzione il giudice puo' utilizzare elementi desunti da procedimenti penali, anche se non definitivi, ma non puo' assumere come indiziante un fatto definitivamente assolto: la sentenza di assoluzione irrevocabile che esclude il fatto o il coefficiente soggettivo impedisce l'utilizzabilita' di quel fatto nel giudizio di pericolosita.
  • Il giudice della prevenzione deve motivare autonomamente la propria valutazione: non e' sufficiente un mero rinvio o adesione simulata alla motivazione del primo grado; tuttavia, espressioni proprie e la ripresa puntuale dei passaggi motivazionali gia' svolti possono essere idonee a dimostrare il concreto esame delle censure.
  • Se l'esclusione di elementi probatori (es. fatti coperti da giudicato assolutorio) incide sulla perimetrazione temporale della pericolosita', il giudice deve ricalcolare il periodo rilevante e, conseguentemente, l'ambito dei beni suscettibili di confisca preventiva.
  • Per disporre la confisca preventiva di societa' o partecipazioni e' necessario dimostrare che la costituzione o l'utilizzo delle stesse sia stato strumentale al perseguimento di attivita illecite; la mera sproporzione tra beni e redditi richiede adeguata motivazione e considerazione delle giustificazioni plausibili.
  • In Cassazione i vizi di motivazione sono sindacabili quando la motivazione e' radicalmente insufficiente (motivazione assente o meramente apparente); il ricorso deve pero' enunciare errori di diritto o vizi gravi nella valutazione per poter ottenere l'annullamento.

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