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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32584/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cascino impugnava l'ordinanza del 27/11/2024 del Tribunale di Catania che, pur annullando l'originario provvedimento del GIP distrettuale nella parte relativa alla sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis (metodo mafioso), aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 51, comma 3-bis e art. 328 cod. proc. pen.) perché, avendo il Tribunale escluso la gravità indiziaria dell'aggravante mafiosa per fatti avvenuti nel circondario di Ragusa, avrebbe dovuto dichiarare l'incompetenza del GIP distrettuale di Catania e trasmettere gli atti al GIP di Ragusa (ovvero annullare il provvedimento genetico per carenza del presupposto di urgenza). Inoltre contestava la carenza motivazionale circa l'urgenza delle esigenze cautelari e il pericolo di reiterazione su cui si era basata inizialmente la misura.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto secondo cui l'esclusione, nella fase cautelare, della gravità indiziaria in ordine a reati o circostanze ricomprese nel catalogo dell'art. 51 (comma 3-bis, 3-quater, 3-quinquies) non determina l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex art. 328 (commi 1-bis, 1-quater). Le Sezioni Unite hanno spiegato che la competenza distrettuale si fonda sulla pendenza del procedimento determinata dall'iscrizione della notitia criminis ex art. 335; la valutazione cautelare sulla gravità indiziaria è provvisoria e non incide sulla legittimazione che deriva dalla notizia di reato finché questa permanga. Perciò il Tribunale di Catania ha correttamente non dichiarato l'incompetenza del GIP distrettuale e il ricorso di Cascino è stato respinto/consequentialmente dichiarato infondato rispetto al profilo della incompetenza. La Corte ha però richiamato che la competenza distrettuale cessa qualora il pubblico ministero aggiorni l'iscrizione (riqualificazione), ovvero in caso di stralcio o archiviazione del reato qualificante, e che, in ipotesi di dichiarata incompetenza, si applicano gli artt. 291, comma 2, e 27 cod. proc. pen. per la verifica dell'urgenza e la prosecuzione o cessazione degli effetti della misura.

Norme richiamate

  • art. 51 cod. proc. pen., comma 3-bis

    quando si tratta di procedimenti per una serie di gravi delitti, consumati o tentati, ivi specificamente indicati, fra i quali quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen.

    stabilisce l'attribuzione all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale capoluogo del distretto delle funzioni per i procedimenti 'qualificanti'; tale attribuzione determina la legittimazione della procura distrettuale e la conseguente competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale

  • art. 328 cod. proc. pen., comma 1-bis

    le funzioni di giudice per le indagini preliminari, nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, sono esercitate ... da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto

    attribuisce la competenza del GIP al tribunale distrettuale quando il procedimento riguarda i reati catalogati; tale competenza è ancorata alla pendenza del procedimento e all'iscrizione della notizia di reato

  • art. 291 cod. proc. pen., comma 2

    il giudice che dichiara la propria incompetenza per qualsiasi causa può disporre con lo stesso provvedimento la misura richiesta, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza

    previsto per i casi di declaratoria di incompetenza: il giudice incompetente può comunque adottare la misura se ricorrono le condizioni e sussiste urgenza; le Sezioni Unite precisano che l'art. 291,2 opera quando vi sia una dichiarazione corretta di incompetenza

  • art. 27 cod. proc. pen.

    le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede

    regola la cessazione degli effetti delle misure adottate da giudice incompetente e rimette al giudice competente la possibilità di provvedere nei termini; rilevante in caso di trasmissione degli atti per incompetenza

  • art. 335 cod. proc. pen.

    iscrizione della notizia di reato nel registro: il procedimento sorge con l'iscrizione della notizia di reato

    la Corte sottolinea che la competenza distrettuale è determinata dall'iscrizione della notizia di reato: finché nell'iscrizione permane un reato 'qualificante', la deroga alla competenza territoriale resta efficace; modifiche alla disciplina (d.lgs. 150/2022) hanno reso più stringenti i presupposti per l'iscrizione del nome dell'indagato

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia) - modifica art. 335

    ha distinto iscrizione oggettiva della notizia di reato dall'iscrizione del nome dell'indagato (ora subordinata al riscontro di indizi), riducendo in parte la discrezionalità del pubblico ministero nella determinazione del giudice competente

  • art. 54-quater cod. proc. pen.

    attribuisce alle parti private e ai rispettivi difensori la facoltà di sollecitare la trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero presso altro giudice ritenuto competente; strumento processuale per contestare la scelta del PM sulla competenza

Massime di principio

  • La competenza del GIP distrettuale, prevista dagli artt. 51 e 328, è determinata dalla pendenza del procedimento risultante dall'iscrizione della notizia di reato ex art. 335; una valutazione cautelare che escluda la gravità indiziaria di un'aggravante 'qualificante' non muta automaticamente tale competenza.
  • La decisione sulla gravità indiziaria in sede cautelare è provvisoria e autonoma rispetto al giudizio di merito; dichiarare l'incompetenza basandosi su una valutazione cautelare potrebbe precludere ulteriori indagini e generare instabilità processuale.
  • Per far venir meno la competenza distrettuale è necessaria una modifica formale della pendenza del procedimento (es. aggiornamento/riqualificazione della notizia di reato da parte del pubblico ministero, stralcio o archiviazione del reato qualificante), non la sola esclusione cautelare della gravità indiziaria.
  • Se invece un giudice dichiara legittimamente la propria incompetenza (per altri motivi o per fatti accertati), si applicano gli artt. 291, comma 2, e 27 cod. proc. pen.: il giudice incompetente può comunque adottare provvedimenti cautelari urgenti e la misura cessa se il giudice competente non provvede entro 20 giorni.
  • Le parti possono utilizzare l'art. 54-quater per sollecitare la trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero quando ritengono erronea la determinazione del giudice competente; il PM distrettuale deve valutare con attenzione i presupposti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione ai fini della competenza.

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