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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32908/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente censura la sentenza della Corte d'appello per mancanza di motivazione sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale di Euro 5.000,00, contestando l'assenza di verifica sulle sue capacità economiche nonostante fosse stato rappresentato nel corso del giudizio lo stato di precarietà economica (giovane, privo di stabile occupazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo B) perché estinto per prescrizione (eliminando la pena di 2 mesi di reclusione). Ha inoltre annullato la parte della sentenza che aveva subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo esame su tale punto, in quanto la corte distrettuale non aveva valutato né motivato le condizioni economiche dell'imputato nonostante tali elementi fossero stati prospettati in gravame. La Cassazione ha richiamato il principio per cui, se emergono dubbi sulla capacità di adempiere alla condizione o la parte lo allega, il giudice di merito deve apprezzare e motivare le reali condizioni economiche dell'imputato.

Norme richiamate

  • artt. 582-585 cod. pen.

    Norme che individuano i reati per i quali l'imputato è stato condannato (richiamate nella parte descrittiva della sentenza).

  • art. 4 legge n. 110 del 1975

    Norma richiamata relativamente al capo B) di imputazione (reato contravvenzionale), richiamata nella descrizione dei capi di imputazione.

  • art. 163 cod. pen.

    Disciplina della sospensione condizionale della pena; la decisione impone che la subordinazione del beneficio a condizioni (es. pagamento della provvisionale) non sia irrimediabilmente inesigibile e richiede valutazione motivata quando emergono dubbi sulla capacità dell'imputato di adempiere.

  • art. 539, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma referente alla liquidazione della provvisionale: la Corte richiama che il giudice che impone il pagamento come condizione deve valutare la concreta capacità di pagamento del condannato quando emergono elementi che lo pongono in dubbio.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al requisito per l'insindacabilità di atti che portino al proscioglimento; la Corte indica che l'assenza di elementi che impongano il proscioglimento non impedisce la declaratoria di estinzione per prescrizione quando questa sia intervenuta.

  • art. 3 Cost.

    Principio di eguaglianza invocato per sostenere che imporre una condizione inesigibile può ledere il principio di parità di trattamento.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato in riferimento alla funzione rieducativa della pena: la subordinazione a una condizione inesigibile contrasterebbe con tale funzione.

  • art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020

    Norma procedurale richiamata quantomeno per la trattazione del ricorso nelle forme previste (trattazione senza intervento delle parti).

Massime di principio

  • Se il giudice intende subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale o obbligo risarcitorio, deve valutare e motivare la capacità economica del condannato quando dagli atti emergono elementi che ne mettono in dubbio l'esigibilità o quando tale situazione è prospettata dalla difesa.
  • L'imposizione automatica di un pagamento come condizione, senza alcun esame delle risorse del soggetto, può essere annulata in sede di legittimità per vizio di motivazione; la condizione non deve risultare concretamente inesigibile.
  • Qualora il ricorrente prospetti la propria precarietà economica, è opportuno produrre e documentare elementi (es. dichiarazioni dei redditi, attestazioni di disoccupazione, ISEE o documenti similari) per rendere più efficace la censura e costringere il giudice a un concreto apprezzamento.
  • La Cassazione può annullare parzialmente la decisione e rinviare la questione alla Corte d'appello per nuovo esame limitato al tema della subordinazione della sospensione condizionale; nel frattempo può però intervenire la prescrizione su altri capi di imputazione.
  • Nei casi di prima applicazione del beneficio (imputato incensurato), il giudice deve comunque motivare adeguatamente l'eventuale subordinazione a condizioni economiche, considerando la funzione rieducativa e il principio di uguaglianza.

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