Sentenza n. 568/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1004/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, che aveva riconosciuto spettanze da accreditare sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1004/2024, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare sulla carta elettronica del docente € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.500. La sentenza era stata notificata al Ministero il 7 marzo 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 4 aprile 2025, e il Ministero non aveva adempiuto. Sono stati quindi chiesti l'accertamento dell'inottemperanza, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, verificando la mancata impugnazione del titolo giudiziale e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, o un funzionario delegato dotato di adeguate competenze tecniche. Ha inoltre disposto, a carico del Ministero, una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento, oppure fino alla scadenza del termine assegnato, restando a carico della parte interessata l'attivazione del commissario ad acta. Il compenso del commissario sarà determinato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite PAT. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500 oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.;
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute
La penalità di mora può essere determinata dal giudice dell'ottemperanza, nel caso di ulteriore inadempimento, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem
L'esecuzione forzata o l'attivazione del giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione presuppongono il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale
Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati secondo la disciplina delle spese di giustizia, con applicazione degli artt. 55, 56 e 71 del decreto.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato
La liquidazione delle spese del commissario comprende, secondo i presupposti indicati dal giudice, anche quelle relative all'utilizzo del mezzo proprio.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico
Le ulteriori spese sostenute per l'adempimento dell'incarico commissariale sono liquidate secondo la disciplina richiamata.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La parcella del commissario deve essere presentata entro i termini previsti, decorrenti dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.
È richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando un titolo giudiziale non è stato impugnato e risulta decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza e ordinare all'amministrazione l'esecuzione puntuale e integrale del giudicato entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta appartenente all'amministrazione obbligata o da essa individuato, purché dotato delle adeguate competenze tecniche.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Il munus di ausiliario del giudice del commissario ad acta è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il compenso del commissario ad acta è liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti dell'incarico esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico, utilizzando la procedura e il modulo previsti per gli ausiliari del giudice.
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