Cassazione Penale, Sentenza n. 19864/2025 del 28/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ferrero impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino (6/6/2024) che aveva confermato la condanna del Tribunale di Vercelli (10/2/2022) per reati tributari contestati in relazione a due societa (Power Italia Srls e Metalli B Srls). Capo A e C: omessa presentazione della dichiarazione e evasione IRES per gli anni d'imposta 2016 (importi contestati euro 464.076,53 e euro 337.985,18). Capo B e D: occultamento o distruzione delle scritture contabili ai fini dell'evasione. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione sul giudizio di colpevolezza (contestando la valorizzazione dei soli atti acquisiti dalla Guardia di Finanza, la mancata considerazione dei costi e l'errata qualificazione normativa dei fatti tra art. 10 d.lgs. 74/2000 e art. 9 d.lgs. 471/1997), nonche' vizi nella determinazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia fornito adeguata e dettagliata motivazione: fatture rinvenute presso l'abitazione dell'imputato e presso clienti, riscontro dei pagamenti e movimenti bancari e prelievi in contanti, assenza di documentazione idonea a dimostrare i costi dedotti dalla difesa. Sulla qualificazione di art. 10 d.lgs. 74/2000, la Corte ha ritenuto che il rinvenimento delle copie delle fatture presso i clienti sia compatibile con l'occultamento o distruzione delle copie detenute dalle societa emittenti, giustificando l'applicazione dell'art. 10 piuttosto che dell'obbligo di tenuta (art. 9 d.lgs. 471/1997). Quanto alla quantificazione della pena, la Cassazione ha rilevato la discrezionalita' del giudice di merito, considerata correttamente motivata (rideterminazione a 2 anni e 6 mesi con aumenti di 2 mesi per reati satellite), nonche' l'esclusione delle attenuanti generiche per i precedenti penali; la sospensione condizionale non e' ammissibile rispetto alla pena inflitta. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e l'imputato e' stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Articolo richiamato per il reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale con evasione IRES; la Corte ha ritenuto provato il superamento della soglia di punibilita' sulla base degli elementi probatori raccolti.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10
Articolo applicato per il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili. La Corte ha ritenuto che il rinvenimento delle fatture presso i clienti sia coerente con l'occultamento delle copie in possesso delle societa emittenti, giustificando l'inquadramento nella fattispecie di art. 10.
d.lgs. n. 471 del 1997, art. 9, comma 1
Richiamato dalla difesa come possibile fattispecie alternativa (omessa tenuta delle scritture). La Corte ha escluso tale ricostruzione in ragione della prova documentale dell'esistenza delle fatture consegnate ai clienti, che induce a ritenere l'occultamento/distruzione.
codice di procedura penale, art. 192
Richiamato in sentenza per distinguere la presunzione tributaria (civilistica) dall'indizio penalistico; la Corte ha affermato che il giudice penale puo' valorizzare gli elementi induttivi dell'accertamento tributario purché adeguatamente motivato.
codice penale, art. 125, comma terzo
Richiamato rispetto all'obbligo motivazionale nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito sufficiente anche usando formule sintetiche quando la pena rimane entro limiti ragionevoli.
Richiamato in relazione alla discrezionalita' nell'aumento della pena per reati satelliti; la Corte ha ritenuto legittimo un incremento esiguo e motivato in modo complessivo.
Richiamato in relazione alla sospensione condizionale della pena: la Corte ha rilevato che, per la pena inflitta e per le condizioni dell'imputato, il beneficio non risultava concedibile.
codice di procedura penale, art. 616
Applicato per l'onere delle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilita' del ricorso; la Corte ha disposto l'importo di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Nei reati tributari il giudice penale puo' utilizzare gli elementi emersi dall'accertamento tributario come base induttiva di prova, purché dia adeguata e specifica motivazione sul loro valore probatorio.
- Il rinvenimento di copie di fatture presso i clienti puo' essere logicamente compatibile con l'occultamento o la distruzione delle copie in possesso dell'emittente e legittima l'applicazione dell'art. 10 d.lgs. 74/2000 quando emerga la condotta volta a rendere impossibile la ricostruzione del reddito o del volume d'affari.
- Per far valere costi non contabilizzati il soggetto che li invoca deve fornire documentazione concreta e circostanziata; mere affermazioni generiche non sono idonee a contrastare accertamenti basati su documenti e movimenti bancari.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalita' del giudice di merito; tale determinazione e' sindacabile in Cassazione solo se manifesta carenza di motivazione o eccessivita' rispetto ai parametri legali.
- L'attribuzione delle attenuanti generiche puo' essere esclusa in presenza di precedenti penali significativi e di una condotta complessiva non emergente come meritevole di riduzione; la difesa deve produrre elementi positivi per convincere il giudice.
- Il beneficio della sospensione condizionale della pena e' subordinato alle condizioni previste dall'art. 163 c.p.; la sua concedibilita' dipende dalla pena inflitta e dalla situazione personale del condannato.
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