Sentenza del 13/10/2020 n. 22009 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia contestava la sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna n. 69/9/2013, depositata il 23 luglio 2013, che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti contro gli accertamenti. Sosteneva, da un lato, che la permuta del 30 giugno 2006, formalizzata anche tramite atti successivi di identificazione catastale nell’agosto 2007, avesse trasferito un’area edificabile e non fabbricati esistenti destinati alla demolizione, con conseguente plusvalenza imponibile ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, imputata dall’Ufficio al 2007; invocava inoltre le regole sull’interpretazione del contratto e sulla permuta e contestava l’esclusione di una diversa data di tassazione. Dall’altro, denunciava insufficiente e contraddittoria motivazione, o omesso esame di fatti decisivi, circa l’oggetto effettivo della cessione e l’intenzione delle parti.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile la censura motivazionale: la sentenza impugnata, depositata dopo l’11 settembre 2012, era soggetta al nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che non consente di denunciare la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione; l’Agenzia non aveva individuato fatti storici decisivi omessi e la motivazione della CTR rispettava il minimo costituzionale. È rimasto quindi fermo l’accertamento di fatto della CTR, secondo cui la permuta aveva per oggetto i fabbricati esistenti, ancorché destinati alla demolizione, e non l’area edificabile. Sono stati perciò rigettati i primi due profili di violazione di legge; è stato assorbito il profilo relativo all’anno di imputazione, perché esclusa a monte la plusvalenza imponibile prospettata. Assorbite anche le questioni subordinate sulle sanzioni e sullo ius superveniens favorevole. Il ricorso dell’Agenzia è stato rigettato e l’Agenzia è stata condannata alle spese di legittimità in favore dei controricorrenti: per ciascuno dei due gruppi, 7.000 euro di compensi, oltre spese forfettarie del 15%, 200 euro di esborsi e accessori di legge. Non è stato disposto il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile dopo la riforma del 2012
La riformulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimita' sulla motivazione. Pertanto, e' denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in se', purche' il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Per le sentenze depositate dopo l’11 settembre 2012, il vizio di motivazione è denunciabile solo se integra un’anomalia grave e immediatamente percepibile dal testo della decisione, come motivazione mancante o apparente, contraddizione irriducibile o incomprensibilità obiettiva. Non è sufficiente lamentare una motivazione poco convincente o insufficiente; occorre indicare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e realmente omesso.
Art. 67, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La disposizione era invocata dall’Agenzia per tassare la plusvalenza derivante dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. Nel caso concreto, però, la qualificazione dell’oggetto della permuta come fabbricati esistenti e non come area edificabile è rimasta ferma, sicché non è stata riconosciuta la plusvalenza contestata.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato poiché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo.
Massime di principio
- Nel regime successivo alla riforma del 2012, in Cassazione non si può ottenere un nuovo esame del merito denunciando soltanto motivazione insufficiente o contraddittoria: occorre indicare uno dei vizi motivazionali estremi riconosciuti dalla legge oppure un fatto storico decisivo effettivamente omesso.
- Quando la censura motivazionale è inammissibile, l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito resta fermo; le censure di diritto che presuppongono una diversa ricostruzione dei fatti possono quindi essere respinte o risultare assorbite.
- La qualificazione fiscale di una permuta dipende dall’oggetto effettivamente trasferito, ricostruito sulla base dei fatti accertati e dell’interpretazione contrattuale: la destinazione urbanistica o la prevista demolizione e ricostruzione non consentono, da sole, di sostituire in Cassazione la ricostruzione fattuale ormai consolidata.
- Se viene esclusa la natura imponibile dell’operazione, non occorre decidere in quale periodo d’imposta la relativa plusvalenza sarebbe stata realizzata; la questione sulla data di imputazione resta assorbita.
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