Sentenza del 13/10/2020 n. 22028 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il provvedimento dell’Agenzia del territorio del 30 giugno 2009, n. 8612, che aveva respinto il reclamo contro il frazionamento catastale di due particelle del suo immobile a Campobello di Mazara, incluse nella linea di demarcazione del demanio marittimo. L’Agenzia delle entrate ha proposto due motivi: ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che la controversia riguardasse la delimitazione del demanio marittimo e spettasse al giudice amministrativo; ha inoltre denunciato la violazione dello Statuto siciliano e delle relative norme di attuazione, sostenendo che il demanio marittimo appartiene alla Regione e che questa avrebbe dovuto essere chiamata in causa. Il ricorso conteneva anche riferimenti incongruenti a numeri di sentenze, a un diverso contribuente e a un diverso provvedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate e l’ha condannata a pagare le spese del giudizio, liquidate in 5.200 euro per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ha ritenuto decisivo il giudicato del Tribunale di Marsala n. 8/2002, che aveva accertato la proprietà del contribuente sui terreni nei confronti della Regione siciliana, titolare del demanio marittimo. Di conseguenza, la controversia successiva non riguardava più l’appartenenza dei terreni al demanio, ma la legittimità del frazionamento catastale eseguito dall’Agenzia sul presupposto, ormai escluso, della loro demanialità: la giurisdizione spettava quindi al giudice tributario. La Regione non era contraddittore necessario nella causa contro l’Agenzia, poiché la contestazione riguardava un atto catastale di competenza di quest’ultima. I due motivi sono stati esaminati congiuntamente e respinti.
Norme richiamate
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 2, comma 2
appartiene al giudice tributario, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, comma 2 e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi.
Quando si contesta un atto catastale per ottenerne la variazione, la giurisdizione è tributaria se la lite riguarda l’atto catastale e la sua incidenza fiscale, anche se la variazione catastale è richiesta per adeguare le risultanze a un accertamento della proprietà già compiuto dal giudice ordinario.
Legge 1 ottobre 1969, n. 679, articolo 10
La pronuncia la richiama nel riferire l’argomentazione del giudice regionale sulle controversie catastali, ma non ne formula una distinta interpretazione: il criterio decisivo applicato dalla Cassazione è quello della giurisdizione tributaria sulla contestazione del frazionamento catastale, una volta che la proprietà è stata definitivamente accertata dal giudice civile.
Codice della navigazione, articolo 32
La disciplina della delimitazione del demanio marittimo non sposta la giurisdizione sulla controversia catastale quando l’appartenenza dei terreni al demanio è già stata esclusa con giudicato civile e resta da decidere soltanto la legittimità del frazionamento catastale.
Statuto della Regione siciliana, articolo 32
La disposizione è invocata dall’Agenzia per sostenere la titolarità regionale del demanio marittimo e la necessità di chiamare in causa la Regione. La Corte non accoglie la censura: la Regione era parte legittimata nel precedente giudizio sulla proprietà, ma non è contraddittore necessario nella successiva lite relativa all’atto catastale dell’Agenzia.
Decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1977, n. 684
Le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di demanio marittimo sono richiamate dall’Agenzia a sostegno della titolarità regionale; non conducono però a coinvolgere la Regione nella controversia successiva, che riguarda esclusivamente il frazionamento catastale e non l’appartenenza dei terreni al demanio.
Massime di principio
- La giurisdizione si individua in base all’oggetto concreto della domanda: la controversia sull’esistenza o sull’estensione della proprietà spetta al giudice ordinario; la contestazione di un atto catastale diretta a ottenerne la variazione spetta al giudice tributario, quando la proprietà sia già stata accertata e la lite residua riguardi l’atto catastale.
- Se un giudicato ha escluso che un terreno appartenga al demanio, l’amministrazione catastale non può fondare il frazionamento sulla presunta demanialità senza che l’atto possa essere contestato davanti al giudice tributario.
- La Regione titolare del demanio è legittimata nella causa che accerta la proprietà contro l’amministrazione demaniale; non è invece necessariamente parte nella successiva causa contro l’Agenzia catastale, se si impugna soltanto un atto di competenza di quest’ultima.
- Le risultanze catastali possono avere valore probatorio in una controversia civile sulla proprietà; quando però si chiede la loro modifica mediante impugnazione di un atto catastale, la controversia rientra nella giurisdizione tributaria.
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