Sentenza del 13/10/2020 n. 22027 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio aveva rettificato, con avviso di accertamento, il classamento e la rendita catastale di 147 immobili accatastati mediante procedura DOCFA: box auto in categoria C/6, depositi in categoria C/2 e autorimessa a rotazione in categoria D/8. La società aveva impugnato l'atto per carenza di motivazione, lamentando l'assenza di sopralluogo e la mancata indicazione delle caratteristiche concrete degli immobili e delle ragioni dello scostamento dai dati DOCFA. La CTP accolse il ricorso e la CTR confermò la decisione, ritenendo insufficienti le ragioni addotte e l'assenza di fabbricati comparabili. In Cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: (1) violazione delle norme sulla procedura DOCFA e sull'obbligo di motivazione, sostenendo che, se non sono contestati i fatti indicati dal contribuente, è sufficiente indicare categoria, classe e rendita; (2) vizio della motivazione della sentenza della CTR, che avrebbe richiesto un apparato motivazionale rafforzato senza chiarire quali elementi fattuali fossero stati contestati; (3) ultrapetizione, perché la CTR avrebbe deciso su un vizio dell'atto non dedotto dalla società in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo carente la motivazione della sentenza della CTR: il giudice regionale non aveva chiarito se l'Ufficio si fosse discostato da elementi fattuali concreti indicati dalla contribuente oppure avesse compiuto soltanto una diversa valutazione tecnico-economica dei medesimi elementi. In materia DOCFA, la semplice indicazione di categoria, classe e rendita può essere sufficiente quando i fatti rappresentati dal contribuente non sono disattesi e la differenza deriva da una valutazione tecnica; se invece sono contestati elementi fattuali, occorre una motivazione più approfondita. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché l'eventuale ultrapetizione della sentenza d'appello doveva essere verificata rispetto ai motivi d'appello dell'Ufficio, che il ricorso per cassazione non aveva indicato. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata a una diversa sezione della CTR della Campania, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita nel merito la legittimità del classamento.
Norme richiamate
Decreto Ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, articolo 1, commi 2 e 3
La Corte ha dichiarato assorbito il motivo che invocava questa disciplina e non ne ha fornito un'autonoma interpretazione nel caso concreto.
Decreto Legge 14 marzo 1988, n. 70, articolo 11
La disposizione è stata richiamata nel motivo assorbito; la Corte non ha deciso una questione interpretativa autonoma relativa a essa.
Codice di procedura civile, articolo 161
A parte il lapsus calami consistito nella citazione, nell'ambito della rubrica del motivo, dell'articolo 160 c.p.c. anziche' dell'articolo 161 c.p.c., la sentenza impugnata e' del tutto carente di motivazione.
La Corte ha ricondotto il motivo, nonostante l'erroneo riferimento all'articolo 160 c.p.c., alla censura di nullità per carenza di motivazione della sentenza.
Codice di procedura civile, articolo 112
La censura di ultrapetizione va valutata alla luce dei motivi d'appello che delimitavano la decisione del giudice di secondo grado; non basta confrontare la sentenza d'appello con le sole domande formulate in primo grado. Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'Agenzia non aveva indicato i propri motivi d'appello.
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, numeri 3 e 4
La disposizione individua i motivi di ricorso per cassazione prospettati: violazione o falsa applicazione di legge e vizio processuale. La Corte ha accolto la censura di carenza motivazionale, assorbito quella di violazione di legge e dichiarato inammissibile la censura di ultrapetizione.
Codice di procedura civile, articolo 384
La Corte ha cassato la decisione impugnata e disposto il rinvio a una diversa sezione della CTR della Campania, demandandole anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Negli accertamenti catastali derivanti da DOCFA, se l'Ufficio non contesta gli elementi fattuali indicati dal contribuente ma ne dà una diversa valutazione tecnico-economica, in genere può essere sufficiente indicare categoria, classe e rendita attribuite.
- Se l'Ufficio disattende caratteristiche concrete o altri elementi fattuali dichiarati dal contribuente, la motivazione deve specificare quali differenze ha riscontrato e perché esse giustificano il diverso classamento, così da consentire la difesa e delimitare l'eventuale controversia.
- Il giudice che ritiene insufficiente la motivazione dell'avviso deve chiarire se la divergenza riguarda fatti concreti oppure una valutazione tecnica degli stessi dati: non può limitarsi ad affermare in modo generico che categoria, classe e rendita non bastano.
- Per denunciare in Cassazione un'ultrapetizione del giudice d'appello, occorre confrontare la decisione con i motivi d'appello che fissano il perimetro del giudizio di secondo grado; la censura deve quindi indicare tali motivi.
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