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Sentenza

Sentenza del 13/10/2020 n. 22026 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava avvisi di accertamento con cui era stato rivisto il classamento e aumentata la rendita catastale di unità immobiliari situate nella microzona n. 4 del Comune di Castellaneta, ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso dei contribuenti; con sentenza n. 3638, depositata il 12 dicembre 2017, la CTR della Puglia, sezione distaccata di Taranto, aveva respinto l’appello dell’Agenzia e accolto quello dei contribuenti. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e violazione dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004. Sosteneva che l’atto fosse motivato dall’avvio della revisione parziale della microzona e dalla necessità di correggere le sperequazioni catastali tra microzone, senza dover svolgere una valutazione puntuale del singolo immobile. I contribuenti hanno eccepito l’inammissibilità e, in subordine, l’infondatezza del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha rigettati, confermando la sentenza della CTR. Ha ribadito che la revisione ex art. 1, comma 335, legge n. 311/2004 è distinta dalle altre procedure di riclassamento e che le relative ragioni non possono essere sostituite in giudizio con presupposti appartenenti a procedure diverse. L’avviso deve indicare in modo rigoroso e concreto i presupposti dell’anomalia della microzona, le fonti, i metodi e i criteri di calcolo dei valori e dello scostamento, nonché i dati e le operazioni utilizzati per tradurre il riallineamento della microzona nella nuova rendita della singola unità. Nel caso concreto l’avviso si limitava a formule generiche e riproduttive della normativa, senza fornire tali elementi; la laconicità della determinazione direttoriale del 28 novembre 2010 impediva inoltre di integrare la motivazione per relationem. Il difetto motivazionale è stato ritenuto originario e sufficiente a invalidare integralmente l’atto. La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia e compensato le spese del giudizio di legittimità, in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 335 (nel testo, legge n. 311/2004)

    A fronte di una norma che, come si vede, identifica in modo astratto i presupposti per l'identificazione delle microzone "anomale" e per la determinazione quantitativa della rispettiva "anomalia", l'Amministrazione finanziaria deve assolvere, secondo la regola generale, l'onere di dedurre e provare la sussistenza in fatto dei medesimi presupposti; ma preliminarmente ha l'onere di dichiarare in modo preciso e specifico quale sia l'interpretazione applicativa della normativa da essa concretamente adottata, perche' solo cosi' il contribuente e' posto in grado di verificare ed eventualmente contestare o riconoscere la legittimita', in diritto e in fatto, dell'operato dell'Amministrazione.

    La revisione per microzone richiede che l’Amministrazione esponga e provi i presupposti concreti dell’anomalia e chiarisca quale interpretazione applicativa abbia seguito. Non bastano il richiamo astratto alla procedura o la mera indicazione di uno scostamento: il contribuente deve poter verificare e contestare sia i dati sia il metodo.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3

    Il che da' luogo a una motivazione sostanzialmente figurativa e praticamente apparente, che, nel caso specifico, non puo' nemmeno essere etero-integrata con riferimento ad elementi resi comunque disponibili ovvero conoscibili (L. 7 agosto 1990, n. 241, articolo 3, comma 3), attesa la laconicita' della presupposta Det. direttoriale del 28 novembre 2010 (GU n. 286 del 07/12/2010; v. legge finanziaria 2008, articolo 1, comma 361).

    Nel caso deciso, la motivazione generica dell’avviso non poteva essere completata facendo rinvio a elementi asseritamente disponibili o conoscibili, perché anche l’atto presupposto era troppo laconico. Il difetto motivazionale dell’avviso è stato quindi considerato non sanabile tramite eterointegrazione.

Massime di principio

  • Nella revisione catastale per anomalia di microzona, l’avviso deve spiegare concretamente perché la microzona è anomala: deve rendere controllabili fonti, dati, modalità di rilevazione e calcolo del rapporto tra valori di mercato e valori catastali, nonché lo scostamento rispetto al quadro comunale.
  • L’atto deve anche spiegare come il riallineamento generale della microzona sia stato tradotto nella nuova rendita della singola unità, indicando i criteri, i dati e le operazioni applicati. Il carattere collettivo della procedura non elimina l’obbligo di motivare l’esito individuale.
  • Le diverse procedure di revisione del classamento hanno presupposti e ragioni distinti. L’Amministrazione deve fondare l’atto sulla procedura effettivamente attivata e non può giustificarlo in giudizio invocando motivi propri di un diverso procedimento.
  • Formule standard, richiami alla legge e indicazioni sintetiche dello scostamento non sono sufficienti se non consentono al contribuente di comprendere e contestare il fondamento fattuale e il metodo della riclassificazione.
  • Se la motivazione dell’avviso è solo apparente e l’atto presupposto non contiene informazioni idonee a completarla, il vizio può comportare l’invalidità dell’atto nel suo complesso.

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