Sentenza del 13/10/2020 n. 22166 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di rettifica del classamento catastale proposto dalla società con procedura DOCFA: l’Ufficio aveva attribuito all’immobile la categoria D/6 anziché la categoria C/4 dichiarata dalla contribuente. La CTP di Bergamo aveva accolto il ricorso della società e la CTR Lombardia, sezione distaccata di Brescia, con sentenza n. 1983/2018, aveva respinto l’appello dell’Agenzia. L’Agenzia ha proposto un unico motivo di ricorso per Cassazione, denunciando violazione del R.D. n. 652/1939, art. 4, e del regolamento n. 1142/1949, artt. 6, 7, comma 2, 8 e 61, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Ha contestato che la CTR avesse attribuito rilievo decisivo alla natura lucrativa o meno dell’attività svolta nell’immobile, sostenendo che il classamento deve dipendere dalle caratteristiche oggettive e strutturali del bene e dalla sua destinazione funzionale e produttiva, non dalla natura o dalle finalità del gestore.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito, rigettando l’originario ricorso della contribuente contro l’avviso di rettifica. Ha ritenuto errato basare il classamento sullo scopo di lucro dell’attività concretamente svolta: rilevano prioritariamente le caratteristiche strutturali e la destinazione funzionale e produttiva dell’immobile; il fine di lucro può essere considerato solo in termini oggettivi, in relazione a tali caratteristiche. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa è stata definita senza rinvio. Le spese dell’intero procedimento sono state compensate, in ragione dell’affermarsi dell’indirizzo interpretativo nel corso della causa.
Norme richiamate
Regio Decreto 13 aprile 1939, n. 652, art. 4
Ai fini della classificazione di un immobile occorre guardare alle caratteristiche strutturali dell'immobile stesso e non alla condizione del proprietario ed al concreto uso che questi ne faccia.
Il classamento catastale è riferito al bene e alle sue caratteristiche oggettive, non alla condizione soggettiva del proprietario né, in via esclusiva, all’uso contingente.
Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 6, 7, comma 2, 8 e 61
Il fine di lucro merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, irreversibili se non attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipo di attivita' che in un determinato momento storico vi viene svolta, che puo' costituire un criterio complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento.
Quando il fine di lucro è previsto quale criterio classificatorio, va accertato oggettivamente in base alle caratteristiche strutturali del fabbricato. L’attività svolta al suo interno può integrare un elemento complementare, ma non sostituire né esaurire la valutazione catastale.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di ricorrere per Cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto; su tale base l’Agenzia ha contestato il criterio giuridico adottato dalla CTR.
Codice di procedura civile, art. 384
Il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con il rigetto - ex articolo 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito dell'originario ricorso della contribuente.
La Cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti; qui ha quindi rigettato direttamente il ricorso originario della contribuente.
Massime di principio
- Il classamento catastale va determinato considerando in via prioritaria le caratteristiche costruttive e tipologiche dell’immobile e la sua destinazione funzionale e produttiva, non la natura pubblica o privata del proprietario.
- L’attività concretamente esercitata nell’immobile e le finalità del soggetto gestore non sono, da sole, decisive: possono offrire elementi di valutazione, ma non sostituiscono l’esame oggettivo del bene.
- Quando la categoria catastale considera il fine di lucro, questo va valutato in termini oggettivi, in rapporto alle caratteristiche strutturali dell’immobile e alla sua attitudine funzionale, non soltanto in base all’attività svolta in un dato momento.
- La destinazione funzionale rileva in quanto compatibile con la disciplina urbanistica; le potenzialità d’uso del bene possono prevalere sull’uso contingente effettivo.
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