Cassazione Civile, Ordinanza n. 33435/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro occorso in un'area sciistica durante l'orario di apertura degli impianti: un soggetto, mentre trasportava con la propria motoslitta una dipendente verso la stazione a monte, cadeva dal mezzo a causa di un cumulo di neve artificiale non segnalato e non visibile, creato in vista di un evento sportivo. Il danneggiato agiva per il risarcimento invocando la responsabilità ex artt. 2050, 2051 e 2043 c.c. del consorzio degli esercenti impianti a fune, della società funiviaria e della società organizzatrice. I convenuti contestavano la domanda sostenendo che il sinistro fosse dipeso esclusivamente dalla condotta del danneggiato, il quale avrebbe violato il divieto di circolazione con mezzi meccanici sulle piste durante l'apertura degli impianti, oltre ad aver proceduto a velocità elevata rispetto alle condizioni di visibilità. Il Tribunale respingeva la domanda; la Corte d'appello riformava la decisione e affermava la responsabilità delle convenute. In cassazione le ricorrenti proponevano tre motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito di documentazione idonea a provare la notificazione della sentenza impugnata e, quindi, la tempestività dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara improcedibile il ricorso. Rileva che nel fascicolo non era stato depositato il messaggio di ricezione della notifica via PEC della sentenza impugnata, sicché non era verificabile la data di notificazione della decisione di merito e, quindi, il rispetto del termine breve di impugnazione. Richiama l'art. 369 c.p.c. e l'orientamento delle Sezioni Unite che sanziona con l'improcedibilità l'omesso deposito della relata o dei messaggi PEC necessari a verificare la tempestività del ricorso. Esclude che possa operare il diverso orientamento sull'irrilevanza del deposito della relata quando la sentenza sia stata pubblicata entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, poiché nel caso concreto tale evenienza non ricorreva. Conseguentemente condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2050 c.c.
richiamato come titolo di responsabilità extracontrattuale invocato dal danneggiato; la Corte non ne esamina il merito perché il ricorso è improcedibile
art. 2051 c.c.
richiamato come titolo di responsabilità per cose in custodia invocato dal danneggiato; non viene scrutinato nel merito
art. 2043 c.c.
richiamato come clausola generale di responsabilità aquiliana invocata dal danneggiato; non viene esaminato nel merito
art. 21 della Legge Provinciale di Bolzano del 23 novembre 2010, n. 14
citato dalle convenute per sostenere il divieto di circolazione sulle piste con mezzi meccanici non di soccorso durante l'orario di apertura degli impianti
art. 369 c.p.c.
la mancata produzione della documentazione necessaria a verificare la notificazione della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria in camera di consiglio
art. 325 c.p.c.
richiamato per il decorso del termine breve di impugnazione
art. 370 c.p.c.
richiamato con riferimento al termine per il deposito della documentazione da parte del controricorrente
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di improcedibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente deduce che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare la documentazione idonea a consentire alla Corte la verifica della data di notificazione e, quindi, della tempestività del ricorso; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
- L'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. opera anche quando la mancanza riguardi i messaggi di spedizione e ricezione della notifica via PEC, se tali documenti non risultano comunque nella disponibilità della Corte entro i termini processuali rilevanti.
- La sanzione dell'improcedibilità non è esclusa dalla sola mancata contestazione del controricorrente sulla tempestività dell'impugnazione, perché l'esigenza tutelata è pubblicistica e riguarda il controllo della formazione del giudicato formale.
- Non può invocarsi l'irrilevanza del deposito della relata di notifica o dei messaggi PEC quando la sentenza sia stata pubblicata oltre sessanta giorni prima della proposizione del ricorso, perché in tal caso il termine breve può rilevare e la verifica della notificazione resta decisiva.
- Nel giudizio di legittimità, il formalismo processuale richiesto per la verifica dell'ammissibilità/procedibilità del ricorso non è di per sé contrario all'art. 6 CEDU, purché proporzionato e funzionale alla rapida definizione del processo e alla certezza del giudicato.
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