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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30570/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un avviso bonario con cui un'iscritta alla gestione separata veniva informata dell'iscrizione d'ufficio e della richiesta di pagamento di contributi omessi per l'anno 2009, oltre interessi e sanzioni, per l'importo di euro 1.139,91. Il tribunale aveva ritenuto dovuti i contributi e respinto l'eccezione di prescrizione, individuando la decorrenza del termine dal 30 settembre 2010, data di scadenza della dichiarazione dei redditi 2009. In appello, invece, veniva accolta parzialmente l'impugnazione della contribuente: pur confermandosi la debenza dei contributi, il credito veniva dichiarato estinto per prescrizione. L'ente previdenziale ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. 435/2001 e del D.P.C.M. 10.6.2010. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe errato nel non considerare la proroga del termine di versamento dei contributi disposta dal D.P.C.M., che avrebbe spostato in avanti anche il dies a quo della prescrizione, rendendo tempestiva la comunicazione del 30 giugno 2015 e quindi efficace l'interruzione del termine quinquennale. La resistente ha eccepito in memoria il giudicato esterno formatosi su una precedente decisione tra le stesse parti e sulla medesima questione, relativa al medesimo anno contributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la questione centrale, ossia la differibilità del termine di decorrenza della prescrizione in ragione della proroga del termine di versamento dei contributi prevista dal D.P.C.M. 10.6.2010, era già stata definita tra le stesse parti in un diverso giudizio conclusosi con ordinanza di questa Corte del 2022, nel quale la statuizione di merito sulla non applicabilità della proroga era passata in giudicato perché non specificamente impugnata. Poiché il giudicato esterno, formatosi dopo la chiusura del giudizio di merito ma prima della decisione di legittimità, è rilevabile nel giudizio di cassazione e copre la medesima questione oggi riproposta, il ricorso non poteva essere esaminato nel merito. La Corte ha inoltre condannato l'ente ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la decorrenza della prescrizione; la Corte non entra nel merito per effetto del giudicato esterno.

  • art. 2944 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'interruzione della prescrizione; la questione resta assorbita dall'inammissibilità per giudicato esterno.

  • art. 2, commi 26-31, L. 335/1995

    Invocato quale base normativa dell'obbligo contributivo alla gestione separata; la Corte non affronta il punto per il sopravvenuto giudicato.

  • art. 18 d.lgs. 241/1997

    Richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme sulla proroga dei termini di versamento.

  • art. 17 d.P.R. 435/2001

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei termini di versamento e al loro spostamento.

  • D.P.C.M. 10.6.2010

    Dedotto dal ricorrente come fonte della proroga del termine di versamento dei contributi, con conseguente differimento del dies a quo prescrizionale; la Corte non esamina la questione perché coperta da giudicato esterno.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato raddoppiato in caso di inammissibilità o rigetto.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno formatosi su una questione identica tra le stesse parti, anche se sopravvenuto dopo la chiusura del giudizio di merito, è rilevabile nel giudizio di cassazione e impedisce di riesaminare la medesima questione già coperta da giudicato.
  • Quando una statuizione di merito non sia stata specificamente impugnata nel giudizio precedente, essa passa in giudicato e preclude la riproposizione della stessa questione in un successivo giudizio tra le stesse parti.
  • Se il ricorso per cassazione investe una questione già definitivamente decisa in altro giudizio tra le stesse parti, il ricorso è inammissibile senza necessità di esaminare il merito della censura.
  • Le deduzioni relative alla decorrenza della prescrizione e alla tempestività dell'interruzione restano assorbite quando la medesima questione sia coperta da giudicato esterno.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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