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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15567/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

Un soggetto, nella qualità di erede testamentario della sorella deceduta, agiva contro altri familiari chiedendo la restituzione di somme che la de cuius aveva versato ai convenuti. Le somme provenivano dallo svincolo di titoli di deposito al portatore detenuti dalla de cuius e poi transitati su un conto corrente cointestato con il fratello premorto. L'attore sosteneva che i pagamenti fossero stati eseguiti per errore, perché la sorella avrebbe creduto che il denaro appartenesse esclusivamente al fratello, e che quindi le attribuzioni fossero prive di causa; in subordine deduceva che, ove considerate donazioni, sarebbero state nulle per difetto di forma. In cassazione censurava la sentenza di appello per violazione degli artt. 1428, 1429 e 1431 c.c., sostenendo che la fattispecie corretta fosse l'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., nonché per violazione degli artt. 1992 e 2003 c.c. e per vizio motivazionale/travisamento della prova, assumendo che il possesso dei titoli al portatore da parte della de cuius precludesse ogni indagine sulla provenienza delle somme e imponesse ai resistenti di provare il contrario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'accertamento in fatto che le somme e i titoli in questione provenissero dal patrimonio del fratello premorto e che tale accertamento fosse stato raggiunto e confermato dalle prove raccolte, incluse testimonianze e consulenza tecnica contabile. Quanto alla disciplina dei titoli al portatore, la Corte ha osservato che la presunzione di titolarità in capo al possessore materiale non era stata negata in astratto, ma era stata superata, nel caso concreto, dalla prova contraria. Ha inoltre chiarito che il dedotto travisamento della prova non era specificamente e ritualmente prospettato, riducendosi a una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, perché gli intimati non avevano svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1428 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'errore nel pagamento; la Corte rileva che la censura è inconferente rispetto alla ratio fondata sull'accertamento della provenienza delle somme.

  • art. 1429 c.c.

    Invocato per l'errore essenziale; la Corte osserva che tale profilo non era decisivo perché la sentenza di merito aveva accertato la titolarità sostanziale delle somme in capo al fratello premorto.

  • art. 1431 c.c.

    Evocato nel motivo sull'errore; la Corte ne esclude la rilevanza decisiva nel caso concreto.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per qualificare la pretesa come indebito oggettivo; la Corte non accoglie questa ricostruzione, perché la decisione di merito si fonda sull'accertamento della titolarità delle somme e non sull'errore del solvens.

  • art. 1992 c.c.

    La Corte precisa che la presunzione di titolarità derivante dal possesso del titolo al portatore opera in astratto, ma può essere superata in concreto da prova contraria.

  • art. 2003 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo insieme all'art. 1992 c.c.; la Corte lo menziona nel contesto della doglianza, senza accoglierne la portata ostativa all'accertamento della reale appartenenza delle somme.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il deposito della memoria in Cassazione.

  • art. 395 c.p.c.

    Richiamato per distinguere il travisamento del fatto, rilevante in revocazione, dal travisamento della prova, astrattamente deducibile in cassazione solo a precise condizioni.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La parte che impugna in cassazione deve censurare la reale ratio decidendi della sentenza di merito; se il motivo si fonda su una ricostruzione diversa dai presupposti effettivamente posti a base della decisione, esso è infondato perché non colpisce la motivazione decisiva.
  • Il possesso materiale di un titolo al portatore attribuisce una presunzione di titolarità del diritto incorporato, ma tale presunzione non è assoluta e può essere superata da prova contraria sull'effettiva provenienza e appartenenza delle somme.
  • Quando il giudice di merito ha accertato in fatto, sulla base delle prove raccolte, che la provvista apparteneva a un soggetto diverso dal possessore del titolo, la censura che invochi solo il possesso materiale non è sufficiente a ribaltare la decisione.
  • Il dedotto travisamento della prova è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente l'atto processuale da cui risulterebbe la contraddizione tra il contenuto della prova e quanto affermato in sentenza; in mancanza, la doglianza si risolve in una inammissibile richiesta di nuova valutazione del merito.
  • Il travisamento del fatto, in quanto incompatibile con il giudizio di legittimità, non può essere utilizzato per ottenere in cassazione una revisione complessiva del compendio probatorio.
  • Se la domanda è sostanzialmente costruita sull'asserita mancanza di causa del trasferimento, la qualificazione come errore essenziale o come indebito deve confrontarsi con l'accertamento della reale titolarità della somma; se questa è diversa da quella allegata dall'attore, l'impostazione giuridica perde decisività.

Come è indicizzato

MaterieSuccessione legittimaImprese?ProveImpugnazioniInadempimento
RamiSuccessioniProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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