Cassazione Civile, Sentenza n. 25685/2022 del 01/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'annullamento, operato in primo e in secondo grado, di alcuni rilievi dell'avviso d'accertamento relativo all'anno 2004 (recuperi ad imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA e sanzioni). In particolare censurava la ritenuta illegittimità delle riprese a tassazione relative ad accantonamenti per perdite su crediti (art. 106 TUIR) e la deducibilità di spese legali (art. 109 TUIR). La società ha presentato appello incidentale contestando la sentenza della CTR per motivazione apparente e omissione di esame di fatti decisivi.
La decisione
Il ricorso principale proposto dall'Agenzia è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorso per cassazione non riproduceva né indicava con sufficiente precisione atti e documenti dei gradi di merito necessari a sostenere le censure, e inoltre contestava argomentazioni del giudice di primo grado impropriamente. Il ricorso incidentale della contribuente è stato invece accolto nel primo motivo: la Commissione regionale aveva motivato la decisione con un mero e generico rinvio alla sentenza di primo grado (motivazione apparente), per cui la sentenza impugnata è stata cassata nei limiti indicati e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, in diversa composizione, per riesaminare l'appello incidentale (fatte salve le parti già definite), oltre all'assorbimento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 106
Norma richiamata in relazione alla deducibilità/riconoscimento fiscale di accantonamenti e perdite su crediti; la Corte ha rilevato che l'Agenzia non ha sufficientemente indicato nel ricorso per cassazione gli atti e i documenti che avrebbero sorretto la diversa qualificazione ai fini dell'art. 106, rendendo così la censura inesaminabile.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109
Norma richiamata in relazione alla deducibilità delle spese legali; la Corte ha osservato che la censura dell'Amministrazione non individuava le singole prestazioni e la relativa documentazione, per cui l'assunto circa l'erronea qualificazione temporale delle spese risultava privo di concreta identificazione.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 108, 102, 88
Norme menzionate dalla contribuente nel ricorso incidentale in tema di criteri di imputazione temporale e determinazione dell'imponibile; la Corte ha ritenuto che tali questioni debbano essere riesaminate dal giudice di merito in relazione a una motivazione adeguata.
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 4 e 5
Norme richiamate in relazione alla determinazione dell'imponibile IRAP: la contribuente aveva dedotto errori nella determinazione dell'imponibile ai fini IRAP, questione da riesaminare a seguito della cassazione per motivazione apparente.
codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5
Fondamenti di cassazione invocati: n.3 (violazione di legge), n.4 (nullità per apparente motivazione) e n.5 (omesso esame di fatti decisivi). La Corte ha ritenuto inammissibili le censure per n.3 nel ricorso principale (difetto di autosufficienza) e ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale ai sensi del n.4 per motivazione apparente, assorbendo gli altri.
codice di procedura civile, artt. 112 e 132, n. 4; art. 118 disp. att.
Norme processuali richiamate dalla contribuente per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente: la Corte ha confermato che il giudice d'appello non può limitarsi a un generico rinvio alla prima decisione senza esplicitare le ragioni della conferma.
Costituzione, art. 111
Principio del 'minimo costituzionale' di motivazione: la motivazione deve essere chiara e sufficiente per consentire il controllo della logicità e dell'esattezza del ragionamento decisorio; la sua carenza determina la nullità della sentenza.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma procedurale richiamata in ordine alla celebrazione dell'udienza pubblica (la causa è stata discussa il 11.3.2022 ai sensi della disposizione), senza incidenza sulla decisione sostanziale.
Massime di principio
- Per proporre efficace ricorso per cassazione è necessario che il ricorrente sia autosufficiente: deve riprodurre o indicare con precisione gli atti e i documenti dei gradi di merito su cui si fondano le censure, altrimenti le doglianze risultano inammissibili.
- Il giudice d'appello non può limitarsi a un generico rinvio alla motivazione del primo grado: quando conferma una decisione deve esporre almeno sinteticamente le ragioni della conferma in modo che sia possibile verificare il percorso logico-giuridico; l'assenza di tale elemento configura motivazione apparente e determina la nullità della sentenza.
- Nelle contestazioni su deducibilità di costi o su riprese a tassazione (es. accantonamenti, perdite su crediti, spese legali) le parti devono identificare concretamente le operazioni, la loro qualificazione e la documentazione probatoria: argomentazioni generiche non permettono l'esame in sede di legittimità.
- Se la Corte di legittimità accerta motivazione apparente o altre nullità della sentenza di merito, il rimedio tipico è la cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame, non sempre la riforma sostanziale immediata della decisione.
- Nei giudizi tributari la correttezza formale del ricorso e la precisa indicazione degli elementi probatori sono particolarmente rilevanti: il mancato rispetto degli oneri di specificazione può precludere l'accesso al giudizio di legittimità sul merito delle questioni fiscali.
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