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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25693/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Accertamenti fiscali per l'anno 2006 con richiesta di maggiori tributi IRES e IRAP; l'Amministrazione riteneva le società residenti in Italia ai sensi dell'art. 73, comma 5‑bis, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) perché aventi di fatto sede legale/operativa in Italia e controllate dalla Tramo Srl italiana. In appello l'Agenzia contestava la decisione favorevole alle contribuenti deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., lamentando che la CTR non avrebbe correttamente applicato il principio della "presunzione grave, precisa e concordante" e avrebbe dato rilievo a mere formalità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione su rinuncia dell'Agenzia delle Entrate intervenuta prima dell'udienza, in conseguenza di un accordo transattivo tra le parti (14.6.2016). Per effetto della rinuncia è cessata la materia del contendere. Su richiesta delle parti e in conformità all'accordo transattivo, la Corte ha disposto la compensazione delle spese di lite. La Corte ha inoltre rilevato l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 1‑quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (quale modificato dalla legge 24.12.2012 n. 228) al caso concreto e osservato che il doppio contributo non risulterebbe comunque dovuto essendo ricorrente una Pubblica Amministrazione difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 73, comma 5‑bis

    Era la norma invocata dall'Amministrazione per ritenere le società fiscalmente residenti in Italia; tuttavia la Corte di Cassazione non si è pronunciata nel merito sulla sua applicazione, essendo il giudizio estinto per rinuncia.

  • Codice civile, art. 2729

    Richiamato dall'Agenzia come parte del criterio sulle presunzioni; la Corte non ha esaminato la fondatezza delle doglianze relative alle presunzioni per effetto dell'estinzione del giudizio.

  • Codice civile, art. 2697

    Richiamato dall'Agenzia in tema di onere della prova; anche questa questione non è stata decisa per mancanza di esame nel merito dovuto alla rinuncia.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Norma invocata per il motivo di cassazione (violazione di norme in tema di prova e presunzioni). La Corte ha rilevato però che non sussistono le condizioni per l'esame del merito perché il ricorso è stato ritirato.

  • Codice di procedura civile, art. 390, primo comma

    La rinuncia è stata ritenuta rituale e valida perché avvenuta prima dell'udienza, comportando l'estinzione del giudizio.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater (come modificato dalla legge 24.12.2012 n. 228)

    La Corte ha ritenuto la norma non applicabile al caso di estinzione del giudizio per rinuncia e transazione; inoltre ha osservato che, in ogni caso, il contributo aggiuntivo non risulterebbe dovuto essendo ricorrente una Pubblica Amministrazione difesa ex lege.

Massime di principio

  • La transazione tra le parti, seguita da rinuncia del ricorso prima dell'udienza, determina l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere; il giudice non entra nel merito.
  • La rinuncia al ricorso deve essere rituale (ad esempio anteriorità all'udienza) per produrre l'estinzione; ciò è disciplinato dall'art. 390 c.p.c.
  • Quando il giudizio si estingue per transazione/ rinuncia, le questioni sostanziali (es. qualificazione della residenza fiscale, valutazione delle presunzioni e dell'onere della prova) non vengono decise e restano prive di precedente vincolante.
  • Le parti possono concordare la compensazione delle spese processuali nell'ambito dell'accordo transattivo e la Corte può rispettare tale volontà dichiarando la compensazione.
  • Le norme che prevedono sanzioni o oneri (es. obbligo di versare un ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza) non si applicano alle pronunce di estinzione del giudizio per rinuncia; inoltre l'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato può essere esentata da alcuni oneri pratici.
  • In controversie fiscali internazionali che si basano su presunzioni di "esterovestizione" o di residenza, è fondamentale raccogliere e notificare alle controparti ogni documento e accordo (transattivo) per evitare eccezioni procedurali che possano impedire il giudizio di merito.

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