Cassazione Civile, Sentenza n. 25692/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il fondo statunitense aveva chiesto il rimborso della differenza tra la ritenuta subita sui dividendi corrisposti da società italiane (15% in base alla Convenzione Italia-USA) e l'aliquota più favorevole (11%) riconosciuta ai fondi pensione residenti in Stati membri UE/SEE. L'Agenzia non rispose (silenzio-rifiuto); la CTP e la CTR di Pescara accolsero i ricorsi del fondo. L'Agenzia impugnò in Cassazione sostenendo che la diversa disciplina fosse giustificata da differenze nei regimi fiscali (EET vs ETT), da esigenze di controllo fiscale, dalla tutela della coerenza del sistema fiscale e richiamando la Convenzione Italia-USA e l'art.27 DPR n.600/1973.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi dell'Agenzia (R.G.N. 2605/2018 e 2614/2018), confermando le pronunce favorevoli al fondo pensione. La Corte ha ritenuto che la differenza di trattamento nella tassazione dei dividendi tra fondi pensione residenti e fondi pensione statunitensi contrasti con il principio di libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) e non sia giustificata dalle eccezioni previste dall'art. 65 TFUE. È stato affermato che la Convenzione Italia-USA e l'art. 27 DPR n.600/1973 non possono legittimare una misura incompatibile con l'art. 63 TFUE; le ragioni generiche addotte (coerenza fiscale, perdita di gettito, diversa modalità EET vs ETT, controllo di vigilanza) non sono state ritenute sufficienti né adeguatamente dimostrate per integrare un motivo imperativo di interesse generale o per mostrare non comparabilità oggettiva.
Norme richiamate
Art. 27, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
Disciplina la ritenuta sugli utili corrisposti ai non residenti (storicamente aliquota 27%); la modifica del 2009 ha ridotto l'aliquota all'11% per fondi pensione UE/SEE. La Corte ha ritenuto che questa norma non legittimi una discriminazione incompatibile con l'art. 63 TFUE.
Art. 10 Convenzione Italia-USA (25.8.2009)
Prevede aliquota reciproca del 15% sui dividendi tra Italia e USA. La Corte ha stabilito che la Convenzione bilaterale non può giustificare misure incompatibili con il principio di libera circolazione dei capitali di cui all'art. 63 TFUE.
Art. 63 TFUE
1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. 2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi
Principio generale della libera circolazione dei capitali che vieta restrizioni, anche verso Paesi terzi. La Corte ha ritenuto che una maggiore tassazione dei dividendi per fondi terzi sia idonea a dissuadere investimenti e quindi può costituire violazione dell'art.63.
Art. 65 TFUE
Indica le eccezioni ammesse all'art.63: differenze di trattamento possono essere giustificate solo se riguardano situazioni non comparabili o se sono motivate da ragioni imperative di interesse generale; la loro interpretazione è restrittiva.
Art. 49 TFUE
Disciplina la libertà di stabilimento; la Corte osserva che tale libertà non si applica ai rapporti con Paesi terzi, per i quali la protezione è fornita dalla disciplina sulla libera circolazione dei capitali (art.63).
Giurisprudenza CGUE, causa C-190/12
Precedente utilizzato dalla Corte: afferma che la differente tassazione dei dividendi verso fondi terzi può violare il TFUE e che le eccezioni consentite devono essere interpretate restrittivamente.
Giurisprudenza CGUE, causa C-540/07 (19.11.2009)
Rilevata in motivazione come precedente che ha portato alla disapplicazione di disposizioni nazionali incompatibili con la libera circolazione dei capitali; rafforza l'orientamento contro discriminazioni di aliquote in materia di dividendi.
Giurisprudenza CGUE, causa C-493/09 (Commissione/Portogallo)
Stabilisce che ragioni imperative di interesse generale, quali la necessità di assicurare l'efficacia dei controlli fiscali, possono giustificare una differenza di trattamento solo se la normativa subordina l'agevolazione al rispetto di requisiti verificabili mediante scambio di informazioni o, in mancanza, alla possibilità di dimostrare requisiti equivalenti.
Giurisprudenza CGUE, sentenze Haribo (C-436/08 e C-437/08) e C-35/11
Citate per i principi di comparabilità delle situazioni e per il principio secondo cui le libertà previste dal TFUE vanno interpretate in rapporto alla possibilità di eccezioni limitate; C-35/11 chiarisce inoltre che l'art.49 non tutela rapporti con Paesi terzi.
Massime di principio
- La diversa tassazione dei dividendi applicata a fondi pensione residenti e a fondi pensione situati in Paesi terzi può violare l'art. 63 TFUE: la maggiore imposizione verso fondi terzi è idonea a dissuadere investimenti e dunque è scrutinata rigorosamente.
- Le eccezioni ammesse all'art. 63 TFUE (art. 65) sono limitate: la differenza di trattamento è legittima solo se le situazioni non sono comparabili oggettivamente oppure se esistono motivi imperativi di interesse generale debitamente provati e proporzionati.
- La sola diversa modalità di tassazione (modello EET vs ETT) non è, di per sé, una ragione sufficiente a escludere la comparabilità e a giustificare discriminazioni di aliquota.
- Motivi generici quali la 'coerenza del sistema fiscale' o la perdita di gettito non bastano: l'Amministrazione deve dimostrare, in modo specifico e proporzionato, perché non è possibile applicare misure non discriminatorie (es. condizioni verificabili, scambio di informazioni con lo Stato terzo, requisiti equivalenti).
- Una Convenzione bilaterale (es. Italia-USA) che prevede un'aliquota convenzionale non consente automaticamente di derogare alle regole di non discriminazione del TFUE nell'ordinamento dell'Unione: il diritto dell'Unione prevale nelle materie di sua competenza.
- In casi simili, i soggetti interessati possono ottenere il rimborso delle ritenute e opporre ricorso amministrativo/giudiziale; la giurisdizione nazionale dovrà interpretare la normativa interna in conformità con la giurisprudenza della CGUE.
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