Cassazione Civile, Sentenza n. 25687/2022 del 01/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso riguardava tre avvisi di accertamento (anni 2006-2008) emessi nei confronti di Elital Elettronica Italiana s.p.a. (poi incorporata in TEL.IS. s.r.l., ora fallita), con i quali l'Ufficio aveva ritenuto simulato un deposito cauzionale infruttifero di circa C 2.450.000,00 costituito a favore di Siet s.p.a., qualificandolo in realtà come prestito infragruppo fruttifero. Sulla base di ciò era stato chiesto il recupero a tassazione degli interessi (per l'anno 2007 pari a C 58.499,00) ai sensi degli artt. 45 e 46 TUIR. L'Agenzia ha adduco elementi indiziari di anomalia dell'operazione (deposito costituito dal committente anziché dal prestatore; sproporzione tra importo del deposito e prestazioni rese; assunzione di rischi da parte di Elital; modalità e periodicità dei versamenti; pattuizioni sul rimborso) che, a suo avviso, dimostravano la simulazione. La CTP aveva annullato gli avvisi; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, in particolare, nullità della sentenza di appello per motivazione apparente/insufficiente e violazione delle norme civili e tributarie relative alla qualificazione della fattispecie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (violazione per motivazione apparente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.), ritenendo che la CTR non abbia adeguatamente esaminato e confutato le concrete anomalie e gli indizi di simulazione posti dall'Agenzia, limitandosi a definire la documentazione "copertura" dell'operazione senza un'analisi critica. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata dichiarata nulla per carenza del "minimo costituzionale" di motivazione (art. 111, comma 6 Cost.) e cassata in relazione, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame dell'appello erariale e per la decisione sulle spese. Il secondo motivo è stato assorbito. Inoltre la Corte ha dichiarato inammissibile la memoria ex art. 378 c.p.c. depositata dalla curatela per violazione delle regole sulle udienze "cartolarizzate" (art. 23, comma 8-bis, d.l. n.137/2020 conv. legge n.176/2020 e prassi giurisprudenziale).
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse apparente/insufficiente perché non ha affrontato criticamente e nel merito le censure e gli indizi posti dall'Agenzia; sussiste dunque nullità per carenza del minimo costituzionale di motivazione
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiamato come parametro per la censura relativa alla violazione e falsa applicazione di norme civili e tributarie; tuttavia il motivo relativo è stato assorbito dopo l'accoglimento del primo
Norme fiscali sulla riqualificazione delle operazioni infragruppo e sulla tassazione degli interessi; l'Ufficio aveva riconosciuto la convertibilità del deposito in prestito infragruppo con conseguente recupero degli interessi imponibili
Richiamato nel motivo relativo alla qualificazione negoziale (simulazione); la Corte ha considerato gli indizi fattuali posti dall'Ufficio rilevanti ai fini di valutare la genuinità dell'atto
Norme sul valore della prova e sulla prova per presunzioni; la censura sosteneva che dalla documentazione e dalle circostanze derivavano presunzioni gravi e precise sulla simulazione, che la CTR non ha valutato
art. 111, comma 6 Cost.
Principio del "minimo costituzionale" della motivazione; la Corte ha ritenuto violato tale principio perché la sentenza di appello non ha dato adeguata risposta alle questioni decisive
art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020 conv. legge n. 176/2020
Norma che disciplina le udienze "cartolarizzate"; la Corte ha applicato il principio giurisprudenziale secondo cui la parte intimata che non richiede discussione orale non può depositare memoria ex art. 378 c.p.c., con conseguente inammissibilità della memoria della curatela
Cass. Sez. Un., n. 42090/2021
Giurisprudenza citata dalla Corte per il principio che nelle udienze cartolarizzate la parte intimata non costituita non può depositare memoria ex art. 378 c.p.c. in assenza di istanza di discussione orale
Cass. Sez. Un., n. 8053/2014
Giurisprudenza citata a sostegno del principio del "minimo costituzionale" di motivazione richiesto ai giudici, richiamato per dichiarare la nullità della decisione di appello
Massime di principio
- Il giudice d'appello è obbligato ad affrontare e motivare specificamente le censure rilevanti sollevate dalle parti: la mancata trattazione di argomenti decisivi può comportare la nullità della decisione per carenza del "minimo costituzionale" della motivazione.
- Segni di anomalia contrattuale (es. deposito costituito dal committente anziché dal prestatore, sproporzione tra deposito e prestazioni, assunzione di rischi da parte del committente, modalità di rimborso o proroghe sospette, periodicità dei versamenti) costituiscono indizi idonei a sollevare il dubbio di simulazione o di riqualificazione fiscale; tali indizi devono essere valutati e confutati espressamente dal giudice.
- In materia tributaria la qualificazione di operazioni infragruppo come prestito fruttifero è disciplinata dagli artt. 45 e 46 TUIR; l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare la reale natura dell'operazione, e il giudice deve esaminare criticamente tali elementi.
- In udienze svolte in forma "cartolarizzata" (senza discussione orale) le parti intimatarie che non hanno chiesto la discussione orale non possono depositare memorie ex art. 378 c.p.c.; la curatela o altre controparti devono vigilare sulle scadenze procedurali per non perdere la possibilità di intervenire.
- Se la Corte di merito si limita a richiamare la documentazione prodotta dall'Ufficio senza un'analisi critica delle incongruenze e delle presunzioni che ne emergono, la decisione può essere cassata per carenza di motivazione.
- In situazioni simili, chi agisce (Amministrazione o contribuente) dovrebbe esplicitare chiaramente gli indizi di anomalie e collegarli logicamente alla richiesta di riqualificazione fiscale, fornendo, ove possibile, elementi comparativi o economici che dimostrino la sproporzione o la non corrispondenza tra prestazioni e corrispettivi.
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