Cassazione Civile, Sentenza n. 25690/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il giudizio verte sul riconoscimento del regime agevolato previsto dall'art. 1 della legge n. 398/1991 per un'associazione sportiva dilettantistica. La questione principale è se l'associazione sia effettivamente un organismo senza fine di lucro (secondo la nozione eurounitaria), con particolare riguardo alla clausola statutaria che esclude la devoluzione dei beni agli associati in caso di scioglimento, e se l'attività svolta, oltre alla forma statutaria, sia concretamente non lucrativa e non utilizzi lo schema associativo come schermo per un'attività commerciale associata. Il ricorso denunciava l'insufficienza probatoria dell'avviso di accertamento e del p.v.c. rispetto all'affermazione dell'Agenzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso (che criticava la valutazione della CTR), rigettato il primo motivo, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione per nuovo esame, con riguardo anche alla liquidazione delle spese di lite. La Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse troppo sintetica e generica e non avesse affrontato analiticamente i singoli elementi probatori emergenti dal p.v.c. e dall'avviso di accertamento.
Norme richiamate
legge n. 398 del 1991
Regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche; il riconoscimento richiede la qualificazione dell'associazione come organismo senza fine di lucro
D.P.R. n. 633 del 1972
Ai fini IVA, il requisito della esclusione della devoluzione dei beni agli associati in caso di scioglimento costituisce elemento rilevante per la natura non commerciale dell'ente
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
art. 111, comma 4-quinquies (oggi art. 148, comma 8)
Per le imposte dirette, l'articolazione dei requisiti (lettere a, c, d, e, f) definisce i criteri per la tassazione agevolata delle associazioni senza fine di lucro; è richiesto sia il requisito formale sia la verifica dell'effettività dell'attività non lucrativa
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 30008 del 26/10/2021, Rv. 662783-02; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 10393 del 30/04/2018, Rv. 647995-01
Richiamata per affermare che il regime agevolativo dipende dalla forma e soprattutto dalla sostanza: occorre evitare che lo schema associativo sia usato come schermo per attività commerciali; è necessaria verifica concreta dell'attività svolta
Massime di principio
- Per ottenere i benefici fiscali previsti per le associazioni sportive dilettantistiche non basta la conformità formale dello statuto: è indispensabile la clausola che esclude la devoluzione dei beni agli associati e la prova che l'attività sia effettivamente non lucrativa
- L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi probatori concreti (p.v.c., dati contabili, elementi sull'attività svolta) per dimostrare l'esistenza di una effettiva attività commerciale e l'uso dell'associazione come schermo
- Il giudice di merito deve motivare analiticamente il confronto con i singoli elementi istruttori; una valutazione generica o un semplice rinvio al p.v.c. è insufficiente e può determinare la cassazione con rinvio
- In situazioni simili conviene conservare e documentare l'effettiva gestione non lucrativa: verbali assembleari, destinazione dei proventi, assenza di distribuzione di utili, rendicontazione e clausole statutarie chiare sulla devoluzione del patrimonio
- Se la decisione di merito è troppo sommaria, il rimedio è la cassazione con rinvio, che impone al giudice di merito di riesaminare puntualmente gli elementi di fatto e la corrispondenza tra forma statutaria e prassi gestionale
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