Cassazione Civile, Ordinanza n. 24107/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appellante)
La controversia
La controversia nasce da un appello avverso un’ordinanza conclusiva di rito sommario. La corte d’appello ha dichiarato improcedibile l’impugnazione perché, pur essendo stata depositata la relazione di notifica dell’atto di appello a mezzo PEC e una dichiarazione del difensore con indicazione degli allegati, non risultavano inizialmente depositate le ricevute di accettazione e consegna contenenti in allegato l’atto notificato. Dopo un’ordinanza interlocutoria che segnalava il possibile difetto di prova della notifica, gli appellanti hanno successivamente depositato la documentazione telematica completa, ma la corte territoriale ha ritenuto comunque improcedibile l’appello, giudicando irrilevante la costituzione dell’appellata e privilegiando un’interpretazione restrittiva della disciplina. Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 184 bis, 348 e 350, comma 2, c.p.c., degli artt. 2, 3, 13, 22, 27 e 32 Cost., degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonché dell’art. 221, comma 4, del d.l. 34/2020 conv. in l. 77/2020. Sostengono che, nel peculiare contesto dell’udienza cartolare e dell’incertezza applicativa sul PCT, la corte d’appello avrebbe dovuto consentire il deposito delle prove di notifica o riconoscere la sanatoria per raggiungimento dello scopo; in subordine invocano il principio secondo cui la mancata prova della notifica via PEC integra nullità e non inesistenza, con conseguente sanatoria per costituzione del destinatario.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Ritiene formalistica e non condivisibile la decisione della corte d’appello che aveva escluso ogni rilievo alla successiva produzione della documentazione di notifica e soprattutto alla costituzione della parte appellata. Secondo la Cassazione, la violazione delle forme digitali nella notifica a mezzo PEC non comporta inesistenza dell’atto, ma nullità sanabile ex art. 156, ultimo comma, c.p.c. per raggiungimento dello scopo, anche nel processo telematico. La costituzione della parte destinataria sana quindi il vizio. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla notifica telematica e alla produzione della relativa relazione di notifica.
La declaratoria di improcedibilità dell’appello era stata ricondotta alla mancata prova della notifica dell’atto di impugnazione.
Invocato dai ricorrenti per sostenere che, in udienza, avrebbero potuto produrre la documentazione o chiedere termine.
art. 156, ultimo comma, c.p.c.
Applicato come norma generale di sanatoria per raggiungimento dello scopo, ritenuta operante anche nel processo telematico.
art. 221, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 conv. con modif. dalla l. 17 luglio 2020, n. 77
Richiamato per il peculiare regime di trattazione cartolare dell’udienza nel periodo emergenziale.
Richiamato nel motivo di ricorso, in relazione alla possibilità di rimessione in termini o deposito tardivo nel contesto processuale descritto.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro di correttezza della decisione processuale.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla motivazione della sentenza impugnata.
artt. 2, 3, 13, 22, 27, 32 Cost.
Invocati a sostegno dei principi di ragionevolezza e tutela dei diritti processuali in un contesto di incertezza del PCT.
Richiamato dalla Corte come parametro della prova della notificazione a mezzo PEC, la cui inosservanza non determina inesistenza ma nullità sanabile.
Richiamato nella valutazione del possibile esito di improcedibilità dell’appello.
Massime di principio
- Nella notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la mancata o irregolare prova del perfezionamento non integra di regola inesistenza della notificazione, ma nullità sanabile.
- La nullità della notificazione è sanata dalla costituzione del destinatario, per applicazione del principio generale del raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c.
- Nel processo telematico, le irregolarità formali della documentazione di notifica non possono essere valorizzate in modo meramente formalistico quando l’atto abbia comunque raggiunto la sua funzione conoscitiva e difensiva.
- La disciplina delle impugnazioni deve essere interpretata in modo coerente con il principio di conservazione degli atti processuali, evitando che disfunzioni tecniche o incertezze applicative del PCT producano effetti preclusivi sproporzionati.
- L’eccezionalità delle modalità di trattazione dell’udienza e l’incertezza normativa possono rilevare ai fini del governo processuale e delle spese, ma non escludono l’operatività della sanatoria del vizio di notifica quando la parte destinataria si sia costituita.
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