Cassazione Civile, Ordinanza n. 15776/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione l'IVA esposta in alcune fatture relative alla cessione di beni strumentali, merci e altre attrezzature connesse a un'azienda data in affitto e poi restituita al proprietario a seguito di risoluzione del rapporto. Secondo l'Ufficio, la vendita separata di singoli beni era in realtà una cessione d'azienda, o comunque di ramo d'azienda, perché i beni trasferiti erano funzionalmente unitari e continuavano l'attività nella stessa sede e con la stessa attività economica. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che non vi era cessione d'azienda, poiché l'azienda era semplicemente tornata al proprietario per effetto della cessazione dell'affitto, mentre le fatture riguardavano rimanenze e beni strumentali acquistati dall'affittuario e rimasti di sua proprietà. La CTP aveva respinto il ricorso del contribuente, ma la CTR aveva accolto l'appello ritenendo che la restituzione dell'azienda e la vendita delle rimanenze non integrassero una cessione d'azienda. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 19 e dell'art. 2, comma 3, lett. b), del DPR 633/1972, sostenendo che, alla cessazione dell'affitto, le rimanenze e i beni strumentali incrementati dall'affittuario non potevano essere autonomamente fatturati come beni separati, perché rientravano nel complesso aziendale e non erano soggetti ad IVA.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento. La Corte ha ritenuto che, in caso di restituzione dell'azienda dall'affittuario al proprietario, le rimanenze e anche i miglioramenti/incrementi dei beni strumentali non sono assoggettati ad IVA, perché non acquistano autonoma oggettività contrattuale rispetto all'affitto dell'intero complesso aziendale. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito, ponendo quelle del giudizio di cassazione a carico del contribuente soccombente.
Norme richiamate
art. 19, comma 2, D.P.R. 633/1972
richiamato per escludere il diritto alla detrazione/assoggettamento IVA nelle operazioni che, in realtà, integrano la restituzione del complesso aziendale e non una autonoma cessione di beni
art. 2, comma 3, lett. b), D.P.R. 633/1972
richiamato per la qualificazione IVA della cessione e per distinguere le operazioni imponibili dalla cessione di azienda esclusa dal tributo
definisce l'azienda come complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, imponendo una considerazione unitaria dei beni aziendali
la disciplina dell'usufrutto d'azienda, applicabile analogicamente all'affitto d'azienda, impone di conservare efficienza dell'organizzazione, impianti e scorte e regola in denaro le differenze di consistenza inventariale alla cessazione
richiamato per la restituzione dell'azienda dall'affittuario al proprietario e per affermare che, in tale fase, rimanenze e incrementi strumentali non costituiscono una cessione autonoma
richiamato in relazione all'obbligazione restitutoria dell'affittuario al termine del rapporto
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato quale vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge
menzionato nella parte finale per descrivere, in altra causa richiamata, lo scioglimento del contratto per mutuo consenso
Massime di principio
- Nel contratto di affitto d'azienda la restituzione del complesso aziendale al proprietario non integra, di regola, una cessione autonoma dei singoli beni che lo compongono, poiché tali beni restano unitariamente assorbiti nella nozione di azienda.
- Le rimanenze di magazzino, salvo diversa pattuizione e salvo che siano considerate del tutto isolate rispetto alla loro destinazione funzionale, costituiscono beni al servizio dell'impresa e, al momento della restituzione dell'azienda, non danno luogo a un autonomo atto di cessione imponibile ai fini IVA.
- Lo stesso principio vale, a fortiori, per i miglioramenti e gli incrementi dei beni strumentali introdotti dall'affittuario nei limiti necessari all'esercizio dell'attività: anche tali elementi restano riconducibili al compendio aziendale e, alla cessazione dell'affitto, non acquistano autonoma oggettività contrattuale rispetto all'azienda nel suo complesso.
- Ai fini della qualificazione fiscale occorre guardare alla funzione unitaria del complesso dei beni e non alla mera fatturazione separata di singoli elementi, quando essi siano parte integrante dell'organizzazione aziendale.
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