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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33600/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha aggravato la misura cautelare (da obbligo di presentazione alla P.G. agli arresti domiciliari) sostenendo due censure principali: 1) violazione dell'art. 275, commi 2-bis e 3, c.p.p. e vizio di motivazione per mancata valutazione prognostica circa la possibile concessione della sospensione condizionale della pena (rilevando la configurabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, l'ammissione dell'addebito e una condotta collaborativa in sede di perquisizione), con richiesta di considerare l'esito unitario del giudizio conseguente alla riunione dei tre procedimenti; 2) erronea applicazione dell'art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione sulla pericolosità del soggetto, ritenuta apodittica e priva di riscontri oggettivi (sostiene che il rischio di recidiva sarebbe fondato solo sulla successione ravvicinata delle condotte).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Il giudice ha ritenuto che: a) l'argomentazione sulla sospensione condizionale è ipotetica e contraddittoria, poiché la riunione dei procedimenti aumenterebbe la gravità complessiva e la pena, rendendo verosimilmente impossibile il rispetto dei limiti per la sospensione; inoltre la sospensione condizionale richiede una prognosi favorevole di astensione dalla reiterazione, smentita dalla rapida reiterazione di reati della stessa specie; b) la valutazione della pericolosità è congrua: la violazione degli arresti domiciliari e i successivi rinvenimenti di dosi di cocaina, materiale per il confezionamento e denaro indicano pervicacia, spregiudicatezza e la disponibilità di canali di rifornimento, giustificando l'aggravamento della misura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Rilevato perché il reato di detenzione a fini di spaccio è stato contestato in concorso; norma richiamata per la qualificazione della pluralità di soggetti coinvolti.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Richiamato dal ricorrente come possibile causa di attenuazione tale da favorire benefici (es. sospensione condizionale); il giudice ha osservato che la riunione dei procedimenti potrebbe far venire meno tale possibilità e che la sospensione richiede anche una prognosi favorevole di astensione dalla reiterazione.

  • art. 275 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per vizi procedurali nella valutazione cautelare e delle condizioni per misure alternative; il giudice ha ritenuto la contestazione ipotetica e non fondata, poiché la valutazione del rischio di recidiva e della pena prevedibile non sosteneva la richiesta di mantenimento della misura più lieve.

  • art. 274 c.p.p.

    Richiama i criteri per l'applicazione delle misure cautelari; la difesa ha contestato la valutazione della pericolosità, ma il tribunale ha ritenuto corretta e motivata la valutazione basata sulle condotte concrete e sulle violazioni delle misure precedenti.

  • art. 163 c.p.

    Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena e i relativi limiti; il tribunale ha valutato che la pena prevedibile con la riunione dei procedimenti sarebbe verosimilmente superiore ai limiti utili per la sospensione.

  • art. 28 reg. esec. c.p.p.

    Citato in ordine agli adempimenti di cancelleria per l'esecuzione del provvedimento; norma procedurale amministrativa richiamata per gli atti consequenziali.

Massime di principio

  • La reiterazione rapida di reati della stessa specie dopo l'applicazione di misure più blande (obblighi o arresti domiciliari) costituisce un forte indice di pervicacia e giustifica l'aggravamento della misura cautelare.
  • La sospensione condizionale della pena non dipende solo dalla possibile qualificazione meno grave del fatto: richiede anche una prognosi favorevole di non reiterazione; condotte successive contraddittorie precludono tale beneficio.
  • La riunione di più procedimenti può aumentare la gravità complessiva e l'entità della pena, incidendo negativamente sull'ammissibilità di benefici (sospensione condizionale) basati su limiti di pena.
  • La violazione delle misure cautelari precedenti (es. arresti domiciliari) è un elemento fattuale rilevante per valutare l'inefficacia delle misure più blande e la concreta pericolosità del soggetto.
  • Per resistere efficacemente a una richiesta di aggravamento è utile produrre elementi oggettivi che smentiscano il rischio concreto di recidiva (es. prova di assenza di canali di rifornimento, legami sociali stabilizzanti, percorsi di recupero), non soltanto deduzioni teoriche sulla possibile qualificazione giuridica del fatto.

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