Cassazione Penale, Ordinanza n. 29721/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado per detenzione illecita di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in relazione a fatto ricondotto all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. In appello la Corte territoriale, su richiesta formulata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha riformato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi 5 di reclusione ed euro 800 di multa e concedendo le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello non avesse adeguatamente argomentato sulla personalità dell'imputato ai fini dell'art. 133 c.p. e non avesse considerato le finalità rieducative della pena di cui all'art. 27, comma 3, Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel patteggiamento in appello reintrodotto dall'art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado che accolga la richiesta non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della rinuncia dell'imputato ad alcuni motivi di appello, la cognizione del giudice resta limitata ai motivi non rinunciati. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Disposizione incriminatrice richiamata come titolo del reato per cui vi era stata condanna in primo grado.
Norma che disciplina il patteggiamento in appello; il giudice di secondo grado, ove accolga la richiesta, non deve estendere la motivazione al proscioglimento ex art. 129 c.p.p. se la cognizione è devoluta ai soli motivi non rinunciati.
art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, c.p.p.
Base per la trattazione del ricorso inammissibile senza formalità.
Parametro di commisurazione della pena richiamato dal ricorrente con riferimento alla personalità dell'imputato.
art. 27, comma 3, Cost.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la motivazione non avesse considerato la funzione rieducativa della pena.
La Corte esclude l'obbligo di motivare sul mancato proscioglimento quando l'impugnazione è limitata ai motivi non rinunciati nel patteggiamento in appello.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado, quando accoglie la richiesta concordata, non ha un obbligo autonomo di motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. se l'impugnazione ha subito una riduzione per rinuncia a parte dei motivi.
- L'effetto devolutivo dell'impugnazione delimitata dai motivi non rinunciati circoscrive il perimetro della cognizione del giudice di appello anche nelle ipotesi di definizione concordata del gravame.
- Le censure di vizio di motivazione sulla commisurazione della pena risultano inammissibili quando si confrontano con una decisione resa all'esito di patteggiamento in appello e con motivazione conforme al perimetro devolutivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29625/2026 del 05/08/2026
- ordinanza_penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29626/2026 del 05/08/2026
- ordinanza_penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29627/2026 del 05/08/2026
- ordinanza_penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29628/2026 del 05/08/2026
- ordinanza_penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29630/2026 del 05/08/2026
- ordinanza_penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 29632/2026 del 05/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →