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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31427/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un lavoratore aveva chiesto all'INPS l'indennità di disoccupazione Naspi dopo essersi dimesso, sostenendo che le dimissioni fossero state rassegnate per giusta causa. Le ragioni addotte erano: mancato pagamento dello stipendio di febbraio 2017, mancata erogazione dei buoni pasto per un periodo prolungato e, soprattutto, esposizione a rischi per la sicurezza sul luogo di lavoro, in particolare per la presenza di amianto e altre sostanze pericolose, in assenza di adeguate misure di protezione e prevenzione. L'INPS aveva negato la prestazione ritenendo insussistente il requisito della giusta causa delle dimissioni richiesto per l'accesso alla Naspi. La Corte d'appello aveva confermato nel merito il rigetto, pur modificando la regolazione delle spese. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: violazione dell'art. 2118 c.c., dell'art. 41 Cost., dell'art. 2087 c.c., della Dir. 2009/148/CE e del reg. UE 1357/14, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'attualità della giusta causa nonostante l'inadempimento datoriale e la persistente situazione di rischio; violazione dell'art. 2697 c.c. per erronea distribuzione dell'onere probatorio sulla prova della giusta causa e della violazione delle norme di sicurezza; omesso esame di un fatto decisivo per non avere valorizzato il referto sull'esame ambientale dei luoghi di lavoro; violazione degli artt. 115, 116 e 245 c.p.c. per il rigetto della richiesta di prova testimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la valutazione sulla mancanza di attualità delle dimissioni per giusta causa rientra nell'apprezzamento di fatto del giudice di merito, specie in presenza di doppia conforme, e la censura mirava sostanzialmente a rivalutare i fatti. Ha giudicato infondato il secondo motivo, affermando che nel rapporto previdenziale tra assicurato e INPS la giusta causa di dimissioni costituisce un requisito del diritto alla Naspi che deve essere provato dal richiedente; inoltre la censura era priva di specificità per mancata trascrizione o riassunto delle analisi effettuate. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per doppia conforme e comunque infondato, poiché il documento richiamato era stato esaminato dalla Corte d'appello. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di specificità e perché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta come semplice erronea valutazione delle prove. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2118 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che le dimissioni fossero giustificate da un inadempimento datoriale tale da impedire la prosecuzione del rapporto; la Corte precisa che, ai fini della Naspi, la giusta causa va provata dall'assicurato e la sua attualità è accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 41 Cost.

    Invocato a sostegno della tutela della libertà economica e dei limiti imposti dalla sicurezza sul lavoro, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso.

  • art. 2087 c.c.

    Invocato per sostenere il dovere datoriale di adottare misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore; la Corte non ravvisa specifiche allegazioni/prove sufficienti a dimostrare la giusta causa delle dimissioni.

  • Dir. 2009/148/CE

    Richiamata come normativa in materia di esposizione all'amianto, ma la Corte non la considera sufficiente a fondare il vizio denunciato in assenza di allegazioni specifiche e tempestive.

  • reg. UE 1357/14

    Richiamato dal ricorrente insieme alla disciplina sulla sicurezza; non conduce all'accoglimento del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che, nel rapporto previdenziale, la giusta causa delle dimissioni è un fatto costitutivo del diritto alla Naspi e deve essere provato dall'assicurato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma di ricorso per cassazione richiamata per le censure di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte esclude la deducibilità del vizio di omesso esame in presenza di doppia conforme e comunque perché il documento dedotto era stato esaminato.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione può configurarsi solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o acquisite fuori dai limiti legali; non per la sola diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è denunciabile come semplice errore di apprezzamento delle prove; serve l'allegazione che il giudice abbia attribuito efficacia a prove non utilizzabili o fuori dei limiti di legge.

  • art. 245 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al rigetto della prova testimoniale, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in punto spese di lite nel giudizio di merito, poiché il lavoratore aveva allegato il possesso dei requisiti reddituali per l'esenzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio volto a ottenere la Naspi dopo dimissioni asseritamente per giusta causa, la giusta causa costituisce un fatto costitutivo del diritto alla prestazione previdenziale e deve essere provata dall'assicurato nei confronti dell'INPS.
  • L'accertamento della tempestività o attualità delle dimissioni per giusta causa è valutazione di merito; in cassazione non è sindacabile se non nei limiti dell'omesso esame del fatto decisivo, e tale censura è preclusa in presenza di doppia conforme.
  • La deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile quando, in realtà, si contesta la valutazione delle prove o la sufficienza delle allegazioni e non l'erronea distribuzione dell'onere probatorio.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche: il ricorrente deve riportare o riassumere il contenuto dei documenti e dei capitoli di prova rilevanti, senza demandare alla Corte un esame diretto degli atti di causa.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere prospettata come mero dissenso sulla valutazione del materiale istruttorio; è configurabile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o utilizzate oltre i limiti legali.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioniProve
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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