Cassazione Civile, Ordinanza n. 27349/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita immobiliare con cui una società aveva trasferito taluni beni immobili a favore della controparte. Il giudice di primo grado, su domanda del fallimento della società venditrice, aveva accertato la simulazione parziale del pagamento del prezzo dichiarato nell'atto e, inoltre, aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto di compravendita nei confronti della massa dei creditori ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1, e comma 3, lett. c), della legge fallimentare, con conseguenti statuizioni restitutorie. La corte d'appello ha confermato tale decisione. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, ma dall'ordinanza emerge che il ricorso era carente del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, mancando un sintetico resoconto della vicenda sostanziale e processuale richiesto dall'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito di contenuto-forma essenziale del ricorso per cassazione. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.500,00 oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti
Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, un sintetico resoconto dei fatti sostanziali e processuali sufficiente a consentire alla Corte una chiara e completa cognizione della controversia senza ricorrere ad altre fonti o atti, neppure alla sentenza impugnata.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.
art. 67, comma 1, n. 1, legge fallimentare
Richiamato come base della dichiarazione di inefficacia dell'atto di compravendita nei confronti della massa dei creditori.
art. 67, comma 3, lett. c), legge fallimentare
Richiamato come ulteriore fondamento della dichiarazione di inefficacia dell'atto nei confronti della massa dei creditori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Sez. U, sentenza n. 11653 del 18/05/2006
È richiamato il principio secondo cui l'esposizione sommaria dei fatti deve consentire alla Corte di acquisire direttamente la cognizione del fatto sostanziale e processuale.
Sez. 3, sentenza n. 17036 del 28/06/2018
Richiamata per ribadire che anche i motivi di ricorso non possono supplire alla totale mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti.
Massime di principio
- Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione è un requisito di contenuto-forma essenziale: la sua mancanza comporta inammissibilità del ricorso.
- L'esposizione dei fatti deve offrire alla Corte di cassazione una cognizione immediata e completa della vicenda sostanziale e processuale, senza necessità di consultare atti esterni o la sentenza impugnata.
- La carenza del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non può essere sanata dalla sola illustrazione dei motivi di ricorso, se questi non ricostruiscono in modo sufficiente il fatto di causa.
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