Cassazione Civile, Ordinanza n. 20056/2021 del 14/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura selettiva finalizzata all'assunzione, nella quale la candidata era stata esclusa per il mancato possesso di un requisito fisico di statura previsto dalla selezione. La candidata ha agito davanti al Tribunale di Firenze chiedendo l'accertamento della condotta discriminatoria di genere, la rimozione degli effetti lesivi e il risarcimento dei danni. La società ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale fiorentino. Il Tribunale ha respinto l'eccezione ritenendo competente il giudice del luogo in cui la candidata aveva avuto piena percezione dell'esclusione, cioè Firenze, dove il medico dell'unità sanitaria territoriale aveva rilasciato la certificazione di deficit staturale. La società ha proposto regolamento di competenza con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 198/2006, sostenendo che la competenza dovesse radicarsi nella sede dell'impresa, e non nel luogo della visita medica o del rilascio della certificazione; con il secondo ha sostenuto che, comunque, il luogo del comportamento discriminatorio fosse Roma, dove si era svolta la visita medica superiore, ritenuta definitiva rispetto alla prima visita effettuata a Firenze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il regolamento di competenza, confermando la competenza del Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro. Ha ritenuto che, nelle controversie per discriminazione nell'accesso al lavoro, l'art. 38 del d.lgs. n. 198/2006 attribuisca competenza al tribunale del luogo in cui è avvenuto il comportamento denunciato; nel caso concreto tale comportamento si è materializzato a Firenze, dove la candidata ha avuto piena e diretta percezione della sua esclusione mediante il rilascio della certificazione di deficit staturale. La successiva visita medica a Roma è stata considerata elemento solo eventuale e non idoneo a spostare il criterio di competenza. Le spese sono state rinviate al definitivo; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
"il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove e' avvenuto il comportamento denunziato"
Nelle controversie relative a discriminazioni, inclusa la discriminazione nell'accesso al lavoro, la competenza territoriale inderogabile spetta al tribunale del luogo in cui si è concretamente verificato il comportamento denunciato e non alla sede dell'impresa o a luoghi solo eventuali o successivi della vicenda.
È richiamato per la trattazione del regolamento di competenza in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nelle cause aventi ad oggetto una discriminazione nell'accesso al lavoro, il criterio di competenza territoriale è quello del luogo in cui si è verificato il comportamento discriminatorio denunciato, secondo una regola speciale e inderogabile.
- Ai fini dell'individuazione del luogo del comportamento denunciato rileva il momento in cui l'interessato ha ricevuto la concreta e diretta percezione dell'esclusione o del trattamento discriminatorio, quando tale atto rappresenti la materializzazione della condotta lesiva.
- Eventuali passaggi successivi della procedura, se meramente eventuali o conseguenti a impugnazioni facoltative, non modificano il luogo di consumazione del comportamento rilevante per la competenza.
- Non assume rilievo, ai fini della competenza prevista dall'art. 38 del d.lgs. n. 198/2006, la sola sede del soggetto che ha posto in essere la condotta, se il fatto lesivo si è concretizzato altrove.
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