Cassazione Penale, Sentenza n. 45904/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 23/09/2021 che aveva rigettato l'appello della ricorrente avverso il diniego di revoca del sequestro preventivo di un terreno di sua proprietà. Il terreno era stato ritenuto strumentale alle condotte illecite poste in essere da Massimiliano Santaiti (reati richiamati: normativa antidroga e delitti contro il patrimonio). La ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione per avere il Tribunale considerato come mere propalazioni le affermazioni rese da Massimiliano (che nell'istruttoria principale aveva escluso la pertinenzialità del terreno), nonché per non avere precisato i presupposti del sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p. (pericolo di modificazione, dispersione, deterioramento o alienazione del bene).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti dalla ricorrente attengono alla valutazione del merito probatorio, materia non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali, il che non ricorre nel caso. Il Collegio ha inoltre osservato che il Tribunale del riesame ha motivatamente richiamato precedenti pronunce e la sentenza di merito, nella quale era stato accertato che il terreno era nella disponibilità fattuale del fratello imputato e strumentale alle condotte illecite; quando nel procedimento principale interviene una sentenza di cognizione che accerta fatti rilevanti, il giudice della cautela non può discostarsene nella valutazione di fumus e periculum. Perciò il mantenimento del sequestro è stato considerato legittimo. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
richiamata come quadro normativo per i reati connessi alla normativa sugli stupefacenti cui il terreno sarebbe stato strumentale
Codice penale, artt. 624 e 625, nn. 2 e 7
reati contro il patrimonio che sono stati indicati tra le condotte per le quali il terreno è ritenuto strumentale
richiamato in relazione alla possibilità di confisca dei beni strumentali alla commissione dei reati
Art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
norma che disciplina il sequestro preventivo e i suoi presupposti (pericolo che nel corso del giudizio il bene venga modificato, disperso, deteriorato o alienato), richiamata nella censura della ricorrente
norma che prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere una sanzione pecuniaria alla parte ricorrente per ricorso inammissibile
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze su sequestro preventivo è ammesso principalmente per violazioni di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere la decisione incomprensibile; non è consentito un sindacato libero sulla valutazione delle prove di merito.
- Le valutazioni probatorie effettuate in sede di cognizione (anche non definitive) vincolano il giudice della cautela nella valutazione del fumus delicti e del periculum in mora; il giudice delle misure cautelari non può normalmente discostarsi da fatti già accertati in sede di merito.
- Argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti provvedimenti possono essere ritenute reiterative e respinte senza nuova disamina se il giudice del riesame rinvia alle motivazioni già espresse.
- Se un bene è utilizzato di fatto da un terzo (anche se formalmente intestato a un parente) e vi sono elementi che collegano tale disponibilità all'attività delittuosa, il bene può essere considerato strumentale e assoggettato a sequestro/confisca.
- Per ottenere l'accoglimento di un ricorso in cassazione relativo a misure reali occorre dimostrare specifiche violazioni di legge o che la motivazione è del tutto carente; semplici divergenze sulla valutazione delle prove non sono sufficienti.
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e può comportare una sanzione pecuniaria nei confronti del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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