Cassazione Civile, Ordinanza n. 35555/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 contestando, ai fini IVA, l'effettuazione di operazioni senza addebito d'imposta ritenute non legittimate da dichiarazioni d'intento formalmente emesse ma prive dei presupposti sostanziali. La contestazione nasceva da una verifica dell'Agenzia delle dogane: la società operante a Sondrio acquistava zucchero da fornitori italiani e lo trasferiva alla sede di Livigno, che era indicata come sede principale e soggetto estero/non residente con rappresentante fiscale in Italia. Secondo l'Ufficio, non vi era una vera operazione triangolare né un autentico esportatore abituale, perché le due sedi costituivano, in sostanza, un unico soggetto, con conseguente assenza di un effettivo trasferimento di proprietà tra operatori distinti e invalidità del plafond costituito nel 2005. La CTR aveva invece ritenuto legittima la non imponibilità ex art. 8 d.P.R. 633/1972, valorizzando l'uscita della merce dal territorio doganale e l'assenza di fraudolenza o elusione. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d.P.R. 633/1972, sostenendo che mancavano i presupposti soggettivi e oggettivi per applicare il regime di non imponibilità delle operazioni triangolari e degli acquisti con dichiarazione d'intento, poiché non vi era un vero esportatore abituale e non vi erano due cessioni distinte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, quarto comma, c.p.c., chiarendo che la fattispecie non era qualificabile come operazione triangolare, ma come esportazione diretta: la società non residente manteneva tale qualità anche se aveva nominato un rappresentante fiscale in Italia, e la nomina non alterava la natura dell'operazione né la territorialità dell'imposta. Poiché la merce era effettivamente trasferita a Livigno a favore del soggetto non residente, e la soluzione era già stata affermata da precedente giurisprudenza di legittimità, il ricorso è stato respinto. La Corte ha anche disposto, in applicazione dell'art. 384 c.p.c., che la sentenza impugnata fosse corretta nella motivazione per conformarla all'interpretazione giuridica ritenuta esatta.
Norme richiamate
art. 8 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
comma 1, lett. a); comma 2
La Corte ha precisato che la disposizione disciplina le cessioni all'esportazione e, nei casi pertinenti, le operazioni con esportatori abituali; nel caso concreto, però, la fattispecie non era una triangolazione ma un'esportazione diretta verso soggetto non residente.
art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La nomina del rappresentante fiscale da parte del soggetto non residente non comporta la perdita della condizione di non residente; il meccanismo serve solo ad avere un interlocutore nazionale per l'Amministrazione finanziaria.
Richiamato per la disciplina del plafond e dello status di esportatore abituale, applicabile solo in presenza dei relativi presupposti sostanziali e formali.
l. 27 febbraio 1984, n. 17
Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 746/1983, nell'ambito della disciplina degli esportatori abituali.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, pur confermandone il dispositivo, per ricondurre la fattispecie alla corretta qualificazione giuridica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma posta a base del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- L'operazione in cui un soggetto non residente nomina un rappresentante fiscale in Italia e riceve effettivamente i beni nel territorio extra-UE non si trasforma, per ciò solo, in una triangolazione; la qualificazione giuridica va compiuta in base alla sostanza dell'operazione e alla persistenza della soggettività estera del destinatario finale.
- La nomina di un rappresentante fiscale ai fini IVA non incide, di per sé, sulla natura di soggetto non residente del rappresentato né sulla territorialità dell'imposta: essa ha funzione meramente organizzativa e di interlocuzione con il fisco.
- Ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità o del plafond dell'esportatore abituale, occorre verificare i presupposti sostanziali dell'operazione e non soltanto la regolarità formale delle dichiarazioni d'intento o della documentazione contabile.
- Quando il giudice di merito ha correttamente accertato i fatti, la Corte di cassazione può confermare il dispositivo correggendo la sola motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., se la qualificazione giuridica adottata è imprecisa ma il risultato decisorio è conforme a diritto.
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