Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 37636/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012 relativo a un immobile sito in Ercolano. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello del Comune, ritenendo applicabile l'agevolazione per abitazione principale ex art. 13 del D.L. 201/2011, sul presupposto che il coniuge del contribuente avesse mantenuto la residenza in altro Comune per ragioni connesse all'iscrizione all'ordine professionale, pur in assenza di certificazione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che l'esenzione non poteva essere riconosciuta perché l'immobile non era adibito a dimora abituale dell'intero nucleo familiare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ma ha deciso nel merito senza rinvio. Ha cassato la sentenza della CTR e ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente, ritenendo irrilevante, alla luce della successiva pronuncia della Corte costituzionale, il cambio di residenza del coniuge nel periodo indicato. Le spese dell'intero processo sono state compensate, considerando che l'esito deriva dall'applicazione di una sentenza costituzionale sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, D.L. 201/2011

    "abitazione principale"; riferimento alla residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del nucleo familiare

    La norma, nella parte in cui subordinava l'esenzione IMU al requisito della residenza e dimora abituale dell'intero nucleo familiare, è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale; per l'abitazione principale rileva la posizione del possessore, non quella di tutti i familiari.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato invocato quale parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 1, comma 741, lettera b), legge 27 dicembre 2019, n. 160

    "per abitazione principale si intende l'immobile... nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"

    La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione, anche in via consequenziale, nella parte in cui richiedeva la dimora e residenza del nucleo familiare anziché del solo possessore.

  • art. 1, comma 741, lettera b), legge 27 dicembre 2019, n. 160

    È stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, anche con riferimento a immobili siti in Comuni diversi, nella parte in cui includeva il nucleo familiare nella definizione di abitazione principale.

  • art. 3 Cost.

    La Corte costituzionale ha ritenuto la disciplina censurata irragionevolmente discriminatoria nei confronti dei nuclei familiari penalizzati dalla necessità di vivere in immobili diversi.

  • art. 31 Cost.

    La disciplina è stata ritenuta incompatibile con la tutela della famiglia, poiché ostacolava scelte imposte da esigenze della vita familiare.

  • art. 53 Cost.

    La norma è stata ritenuta lesiva del principio di capacità contributiva nella misura in cui negava l'esenzione in presenza dei requisiti sostanziali dell'abitazione principale del possessore.

Massime di principio

  • Ai fini dell'esenzione IMU per abitazione principale, non può pretendersi che la residenza anagrafica e la dimora abituale coincidano necessariamente per tutti i componenti del nucleo familiare, quando la loro diversa collocazione dipenda da esigenze personali o familiari.
  • La definizione di abitazione principale non può essere interpretata in modo da negare il beneficio a ciascun immobile che costituisca effettiva abitazione principale del possessore, ove ricorrano i requisiti richiesti dalla disciplina come reinterpretata alla luce della pronuncia di illegittimità costituzionale.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una norma poi dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • In tema di agevolazioni IMU, la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della disciplina applicata può rendere irrilevanti accertamenti ulteriori sul diverso domicilio o residenza del coniuge o di altri componenti del nucleo familiare.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.