Cassazione Civile, Ordinanza n. 31225/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio di legittimità è intervenuta rituale rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese per effetto dell'adesione alla rinuncia e ha dato atto che, essendosi verificata l'estinzione, non ricorrevano i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
Una banca aveva agito in primo grado chiedendo di accertare la simulazione, o in subordine l'inefficacia revocatoria ex art. 2901 c.c., di due atti di compravendita immobiliare e di un successivo atto di costituzione di fondo patrimoniale, tutti asseritamente idonei a sottrarre beni alla garanzia generica del credito. Il tribunale aveva accolto la domanda revocatoria e la corte d'appello aveva rigettato il gravame proposto dai due acquirenti, ritenendo sussistenti l'eventus damni e la scientia damni anche in relazione all'atto del 6 luglio 2009, inserito in un più ampio disegno di depauperamento patrimoniale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 2901, 2729 e 2697 c.c.: primo, sostenendo che la vendita del 6 luglio 2009 era anteriore al sorgere delle obbligazioni di garanzia (fideiussione del 21 settembre 2009) e che mancava prova di una dolosa preordinazione e del collegamento tra gli atti; secondo, contestando che l'acquirente potesse conoscere l'esistenza di debiti del venditore e che, per un atto anteriore al credito, fosse necessaria la prova della collusione tra debitore e terzo, oltre a sostenere che il patrimonio residuo fosse comunque sufficiente a soddisfare il creditore.
Norme richiamate
Richiamato come base della domanda revocatoria ordinaria proposta dalla creditrice per far dichiarare l'inefficacia degli atti dispositivi pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale.
Invocato dai ricorrenti per contestare il ricorso a presunzioni sul collegamento tra gli atti e sulla conoscenza del pregiudizio.
Invocato dai ricorrenti per sostenere che l'onere di provare preordinazione dolosa, collegamento tra atti e consapevolezza del terzo gravasse sull'attrice.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato quale vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
La decisione dà atto della rinuncia al ricorso con estinzione del giudizio di legittimità, istituto processuale riconducibile alla disciplina della rinuncia all'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato per escludere, in ragione dell'estinzione del giudizio, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Se interviene rituale rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il giudizio di legittimità si estingue e la Corte non decide nel merito delle censure proposte.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non si provvede sulle spese quando vi sia adesione della controparte alla rinuncia.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, non sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
- Le censure di violazione degli artt. 2901, 2729 e 2697 c.c. in materia di revocatoria ordinaria restano assorbite se il ricorso viene dichiarato estinto prima della decisione sul merito.
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