Cassazione Penale, Sentenza n. 17243/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per omesso riconoscimento dell'estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162‑ter c.p.: la ricorrente contestava che fosse stata comunque estinta la responsabilità per il furto commesso (reato contestato in danno del supermercato Deco e dell'esercizio Oviesse), avendo versato 100,00 euro a titolo di risarcimento e documentato il bonifico (IBAN trasmesso) e la richiesta di invio della ricevuta; la ricorrente sostenne che tale versamento e il comportamento del danneggiato (accettazione tramite il difensore di Oviesse) integrassero una condotta concludente per l'applicazione dell'art. 162‑ter.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto che il Tribunale del riesame valuti nuovamente, secondo i principi richiamati, la congruità del risarcimento già effettuato e l'operatività dell'estinzione del reato. È stato affermato che l'accettazione della persona offesa non è requisito necessario per l'estinzione ai sensi dell'art. 162‑ter; spettano al giudice la valutazione della concreta disponibilità alla riparazione e della congruità della somma versata (valutazione prognostica ex art. 273, comma 2 c.p.p.).
Norme richiamate
Disciplina la condotta riparatoria che può determinare l'estinzione del reato se effettuata prima dell'apertura del dibattimento; non richiede l'accordo o l'accettazione della persona offesa, spettando al giudice valutare la congruità della somma versata o dell'offerta reale
Richiamato riguardo alle forme del pagamento/offerta (modalità di adempimento), indicando che il versamento secondo le modalità previste può essere valutato come condotta riparatoria
art. 611 cod. proc. pen. (come modificato dal d.lgs. n. 150/2022)
Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso senza la presenza delle parti (decadenze e modalità istruttorie), utilizzata per la trattazione del ricorso in assenza delle parti
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite di enunciazione del motivo in ricorso in Cassazione, rispettato nel presente atto (motivo enunciato nei limiti strettamente necessari)
art. 273, comma 2, cod. proc. pen.
Rilevato in relazione alla valutazione prognostica richiesta al giudice del riesame: la congruità della condotta riparatoria va valutata nell'ambito della prognosi sulle esigenze cautelari e sulla persistenza del pericolo
Massime di principio
- L'estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162‑ter può operare anche in assenza dell'accettazione formale della persona offesa: è il giudice che deve valutare la concreta disponibilità dell'imputato e la congruità dell'ammontare versato
- Il versamento effettivamente eseguito (es. bonifico bancario) e documentato può costituire prova valida della condotta riparatoria; è utile conservare ricevute, comunicazioni con l'avvocato della parte offesa e la prova dell'esecuzione del pagamento
- La valutazione della congruità della riparazione va fatta prima dell'apertura del dibattimento e nell'ambito della valutazione prognostica sulle esigenze cautelari: la semplice opposizione della parte offesa non impedisce di valutare l'estinzione
- In sede di riesame di misure cautelari il giudice deve tener conto dell'eventuale estinzione del reato per condotte riparatorie al fine di riconsiderare misure come l'obbligo di presentazione o il divieto di dimora
- Per migliorare la tutela processuale, chi effettua un risarcimento dovrebbe documentare chiaramente il versamento e, se possibile, ottenere una dichiarazione formale del danneggiato; tuttavia, la mancata dichiarazione non esclude automaticamente l'operatività dell'art. 162‑ter
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