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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07105/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una pretesa "supersocietà di fatto" formata da una società già fallita, da un'altra società e da alcune persone fisiche. Il tribunale aveva ritenuto che i soggetti operassero con un fondo comune, un'attività economica comune, affectio societatis e partecipazione a utili e perdite, così da integrare una società di fatto assoggettabile a fallimento ex art. 147, comma 5, l. fall., con fallimento anche dei soci illimitatamente responsabili. La corte d'appello, invece, aveva accolto il reclamo e revocato tutti i fallimenti, ritenendo che gli elementi allegati descrivessero non già una società orizzontale, ma piuttosto un abuso della prima società da parte di chi la controllava, cioè un fenomeno riconducibile a holding di fatto e non a supersocietà, e aveva inoltre ritenuto colposa l'iniziativa della curatela, con conseguente imputazione delle spese. Il ricorso per cassazione censurava questa impostazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2247, 2297, 2497 c.c. e degli artt. 5 e 147, comma 5, l. fall., per errata esclusione dell'esercizio in comune di attività d'impresa e per confusione tra società di fatto orizzontale e gruppo/holding verticale; 2) omesso esame di fatti decisivi idonei a provare l'unica attività di impresa comune e gli indici della società di fatto; 3) violazione dell'art. 366 CCII per avere la corte territoriale omesso di verificare correttamente la riferibilità dell'iniziativa anche al debitore e, comunque, per l'imputazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della corte d'appello e ha rinviato alla medesima corte, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova valutazione della fattispecie alla luce del principio secondo cui l'abuso di una società da parte di chi la controlla non esclude, di per sé, la possibile sussistenza di una supersocietà di fatto, se all'origine vi era un rapporto societario di fatto o se esso è evoluto in abuso per modifica degli accordi originari. La decisione di merito è quindi stata annullata e la causa rimessa al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2247 c.c.

    Definisce il contratto di società come esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili; la Corte lo assume come parametro per distinguere la società di fatto dalla mera holding abusiva.

  • art. 2297 c.c.

    Richiamato in relazione alla ricostruzione della società di fatto e al regime di opponibilità/riconoscibilità della situazione societaria irregolare.

  • art. 2497 c.c.

    Richiamato per distinguere il fenomeno del coordinamento e direzione abusiva delle società dal diverso fenomeno della società di fatto; la Corte afferma che l'abuso non esclude in assoluto la supersocietà di fatto.

  • art. 2497-sexies c.c.

    Evocato come riferimento alla presunzione di direzione e coordinamento nell'ambito dei rapporti tra società.

  • art. 2497-septies c.c.

    Richiamato per spiegare la possibile evoluzione del rapporto originario e l'insorgere di un abuso in seguito a modifiche degli accordi iniziali.

  • art. 2359 c.c.

    Richiamato quale norma rilevante per individuare il controllo societario.

  • art. 147, comma 5, l. fall.

    Norma applicata alla dichiarazione di fallimento della supersocietà di fatto e dei soci illimitatamente responsabili.

  • art. 147, comma 1, l. fall.

    Richiamato per il fallimento dei soci illimitatamente responsabili della società di fatto.

  • art. 18 l. fall.

    Base del reclamo accolto dalla corte d'appello avverso la dichiarazione di fallimento.

  • art. 147 d.P.R. 115/2002

    Richiamato dalla corte d'appello per l'imputazione delle spese della procedura; la Cassazione riferisce tale impostazione nell'ambito della motivazione impugnata.

  • art. 366 CCII

    Richiamato in relazione all'applicabilità della disciplina sulle spese anche nelle ipotesi di revoca del fallimento e alle censure del terzo motivo.

  • art. 5 l. fall.

    Richiamato tra le norme invocate nel primo motivo, in connessione con il regime dell'insolvenza e della dichiarazione di fallimento.

Massime di principio

  • L'abuso di una società da parte di chi la controlla è, in astratto, indizio contrario alla supersocietà di fatto e compatibile con una holding di fatto, ma non esclude automaticamente la sussistenza di un rapporto societario di fatto quando sia provato un iniziale esercizio in comune dell'attività economica o una successiva evoluzione del rapporto originario in senso abusivo.
  • Per accertare una supersocietà di fatto rileva l'esistenza di un effettivo esercizio in comune dell'attività economica, desumibile da conferimenti, apporti organizzativi, contratti, impegni comuni e cogestione dei beni societari, non essendo decisivi la perfetta parità dei ruoli né una ripartizione simmetrica di utili e perdite.
  • La qualificazione del fenomeno come holding di fatto o come società di fatto non può fondarsi in modo apodittico sulla mera considerazione che una società sia stata svuotata o gestita contro il proprio interesse, occorrendo verificare se tale condotta sia incompatibile con l'originario accordo societario oppure ne rappresenti una modificazione successiva.
  • In tema di società di fatto tra persone fisiche e società, il giudice deve svolgere una valutazione concreta della fattispecie, distinguendo il semplice abuso della direzione societaria dal diverso fenomeno dell'esercizio comune dell'impresa rilevante ex art. 2247 c.c. e, se del caso, ex art. 147, comma 5, l. fall.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAmministratoriPatti parasociali
RamiFallimentare / Crisi d'impresaSocietarioContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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