Cassazione Civile, Ordinanza n. 27655/2021 del 12/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 con cui l'Ufficio contestava alla società maggiori IVA, IRES e IRAP, assumendo che la contribuente avesse partecipato a un meccanismo illecito di acquisto e rivendita in Italia di silicio metallico contrabbandato dalla Cina, con utilizzo di false fatture per rendere deducibili i costi e detraibile l'IVA, oltre alla contestazione dell'aliquota IRAP agevolata e all'irrogazione di sanzioni. La CTR aveva accolto l'appello della società, ma, secondo l'Agenzia ricorrente, la sentenza era nulla per motivazione apparente: nella parte narrativa riportava correttamente le questioni dedotte dalle parti, mentre nella parte argomentativa affrontava un tema del tutto estraneo alla lite, ossia i presupposti del ruolo straordinario ex art. 11 del d.P.R. n. 602/1973. Con il primo motivo l'Amministrazione deduceva quindi nullità della sentenza per carenza di motivazione, contrasto irriducibile tra le affermazioni e motivazione perplessa/incomprensibile, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Con il secondo motivo, in via subordinata, lamentava anche omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione agli otto motivi di appello della società. La società controricorrente aderiva, nella sostanza, alla censura dell'Agenzia sulla motivazione apparente, chiedendo cassazione con rinvio e sostenendo che il giudice di rinvio dovesse considerare la documentazione prodotta in appello, inclusa quella relativa all'assoluzione penale per i medesimi fatti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, qualificando la motivazione della sentenza di appello come solo apparente: pur esistendo graficamente, essa era del tutto inconferente rispetto alla controversia, perché non affrontava i motivi di gravame e si soffermava su un tema estraneo (ruolo straordinario ex art. 11 d.P.R. n. 602/1973). Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR delle Marche, in diversa composizione, affinché riesamini la causa e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza o l'apparenza della motivazione integra nullità della sentenza quando non consente di individuare la ratio decidendi.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata in modo da rendere percepibile il fondamento della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente o inesistente è deducibile come error in procedendo e comporta la cassazione della sentenza.
La censura di omessa pronuncia è prospettabile solo in via subordinata rispetto al vizio di motivazione, ma nel caso concreto è risultata assorbita.
art. 11 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato solo perché la CTR ha deciso su un tema estraneo alla controversia; la Corte non si pronuncia nel merito sulla norma.
Massime di principio
- È nulla per motivazione apparente la sentenza che, pur formalmente motivata, non spieghi il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non consenta di comprendere la decisione adottata.
- La motivazione è apparente quando la parte argomentativa è del tutto sganciata dal petitum e dalla causa petendi e si incentra su questioni diverse da quelle dedotte in giudizio.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione apparente integra un error in procedendo denunciabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
- Se il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione per nullità della sentenza, il motivo subordinato relativo all'omessa pronuncia resta assorbito.
- Il giudice di appello deve esaminare i motivi di gravame effettivamente proposti e motivare in modo coerente con le questioni controverse, senza sostituire alla lite una diversa questione non dedotta dalle parti.
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