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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02933/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, legge n. 401/1989 (raccolta di scommesse senza titolo) contestando cinque motivi: (1) violazione della normativa comunitaria e della disciplina delle gare (cd. bando Monti) e della legge n. 190/2014 (commi 643-644), per la presunta illegittima discriminazione subita da Stanleybet; (2) tesi secondo cui la legge n. 190/2014 non avrebbe efficacia sanante penale; (3) inaccessibilità concreta della regolarizzazione prevista dal comma 643 per Stanleybet e quindi discriminazione; (4) erronea interpretazione dell'art. 4 l. n. 401/1989 e dell'art. 88 T.U.L.P.S. alla luce dei principi del TFUE (libertà di stabilimento e prestazione), sicché l'assenza di licenza non potrebbe fondare responsabilità penale se derivante da restrizioni incompatibili con il diritto UE; (5) mancanza del dolo per opera in situazione di oggettiva incertezza normativa e convinzione della liceità delle condotte (errore scusabile).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi quattro motivi: la raccolta di scommesse lecite è subordinata alla concessione/alla licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. e la giurisprudenza nazionale ed europea non ha invalidato l'intero regime autorizzatorio; la sentenza di merito ha correttamente osservato che Stanleybet non ha dimostrato di essere stata illegittimamente esclusa (non aveva partecipato alla gara del 2012) e che la regolarizzazione prevista dal comma 643 (licenze temporanee) opera diversamente dalla sanatoria fiscale del comma 644, la quale non elimina automaticamente la punibilità per le condotte pregresse. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato: il ricorrente ha iniziato e proseguito l'attività pur essendo consapevole dell'assenza di concessione/licenza, e ha continuato anche dopo il rigetto dell'istanza; l'incertezza interpretativa non esclude il dolo e avrebbe dovuto indurre all'astensione. Conseguentemente è stata confermata, nei limiti indicati, la pronuncia di merito e disposto il pagamento delle spese del procedimento (conseguente applicazione dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 4, comma 4-bis, legge n. 401/1989

    art. 4, comma 4-bis, l. n. 401 del 1989

    La norma configura il reato di raccolta di scommesse in assenza di concessione/autorizzazione; la Corte ritiene applicabile la fattispecie anche per attività svolte in favore di operatori stranieri privi del titolo, salvo prova di discriminazione amministrativa che giustifichi la disapplicazione della norma.

  • art. 88 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)

    art. 88 R.D. n. 773 del 1931

    Il rilascio della licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 è requisito necessario per l'esercizio lecito della raccolta scommesse; l'assenza della licenza integra l'elemento materiale della fattispecie penale, salvo che il soggetto provi l'illegittima esclusione dall'accesso al titolo da parte dell'amministrazione.

  • art. 1, commi 643 e 644, legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2014)

    art. 1, commi 643 e 644, l. n. 190 del 2014

    La procedura del comma 643 prevedeva un meccanismo transitorio per l'attribuzione di titoli provvisori/licenze cui potevano aderire operatori esteri; l'adesione a tale procedura può incidere sulla valutazione penale relativamente all'attività successiva. La misura fiscale/complementare del comma 644 è diversa: si tratta di una regolarizzazione fiscale che non estingue automaticamente la responsabilità penale per le condotte pregresse e non equivale alla procedura di cui al comma 643.

  • artt. 43 e 49 T.F.U.E. (principi UE)

    artt. 43 e 49 del T.F.U.E.

    La Corte ha riconosciuto l'importanza dei principi di libertà di stabilimento e di prestazione, ma ha richiamato la giurisprudenza europea che ha censurato specifiche clausole o misure; nondimeno tali rimedi non automaticamente annullano l'intero quadro regolatorio nazionale. Per ottenere la disapplicazione della norma interna per contrasto con il diritto UE è necessario che il soggetto dimostri la discriminazione concreta e, se del caso, sollevi questione pregiudiziale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme richiamate come base formale per le censure dedotte in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha giudicato le censure manifestamente infondate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'inammissibilità del ricorso e per la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; la Corte non ha ravvisato assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 43 cod. pen. (ignoranza inevitabile della legge penale)

    La Corte richiama il principio secondo cui l'incertezza interpretativa non legittima automaticamente l'ignoranza inevitabile della legge penale; il dubbio rende necessario atteggiamento di cautela e, in caso di prosecuzione dell'attività, non esclude il dolo.

Massime di principio

  • L'esercizio dell'attività di raccolta scommesse è penalmente rilevante in assenza di concessione/autorizzazione e licenza ex art. 88 T.U.L.P.S.; l'onere della Pubblica Accusa è dimostrare la condotta materiale e l'assenza del titolo abilitativo.
  • Per invocare incompatibilità con il diritto UE e ottenere la disapplicazione della norma interna occorre che il soggetto provi concretamente la discriminazione/amministrativa illegittima; la mera richiamata giurisprudenza comunitaria non estingue automaticamente la responsabilità penale.
  • La procedura di regolarizzazione del comma 643 della legge n. 190/2014 può incidere sulla liceità dell'attività successiva (attribuzione di titoli provvisori), ma non necessariamente salva dalle responsabilità penali per condotte pregresse; la sanatoria fiscale del comma 644 non ha gli stessi effetti penali.
  • La scelta di non aderire alla procedura prevista dal comma 643 e l'opzione per la sola regolarizzazione fiscale (comma 644) possono lasciare impregiudicata la punibilità per i fatti antecedenti o per la prosecuzione dell'attività senza titolo.
  • L'incertezza interpretativa della normativa non costituisce di per sé causa di esclusione del dolo: l'agente ha il dovere di astenersi o adottare cautela; continuare l'attività nonostante la consapevolezza dell'assenza del titolo è elemento indicativo della volontà illecita.
  • Chi si ritiene discriminato dall'assetto amministrativo deve in primo luogo esperire i rimedi amministrativi/giurisdizionali (es. istanza di regolarizzazione, impugnazione, richiesta di chiarimenti) e fornire prova dell'impossibilità di accesso alla procedura prima di poter dedurre l'illegittimità e pretendere effetti penali assolutori.

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