Cassazione Penale, Sentenza n. 3545/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento per omissione della statuizione della confisca obbligatoria ex art. 603-bis, comma 2, c.p.; il Procuratore generale lamentava la violazione della norma per mancata applicazione della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Il P.G. non ha fornito elementi concreti idonei a dimostrare la sussistenza delle condizioni per la confisca per equivalente (non ha indicato l'entità del profitto confiscabile né i beni/utilità nella disponibilità dell'imputato). Inoltre il giudice di merito aveva motivato che l'impianto di autolavaggio non era confiscabile perché appartenente a soggetto estraneo al reato, disponendone la restituzione; tale valutazione rendeva le doglianze del P.G. prive della necessaria specificità. Conseguenza: ricorso dichiarato inammissibile e sentenza di merito confermata.
Norme richiamate
"ove non sia possibile la confisca diretta delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, al prezzo o al profitto del reato"
La norma prevede l'obbligatorietà della confisca anche in caso di patteggiamento ma impone condizioni operative per la confisca per equivalente: occorre individuare il quantum del profitto/ prezzo/ prodotto e i beni concretamente nella disponibilità del reo su cui far gravare l'ablazione; senza tali elementi non è possibile adottare la misura.
"Quanto all'impianto di autolavaggio sottoposto a sequestro preventivo ex art. 321, co. 1 cpp, non essendo confiscabile ai sensi dell'art. 603bis.2 cp, siccome appartenente a soggetto estraneo al reato, se ne dispone la restituzione all'avente diritto"
Richiamato nel motivare la restituzione dell'autolavaggio: il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. non equivale automaticamente a confisca; se il bene appartiene a terzi estranei al reato non può essere confiscato ai sensi di art. 603-bis.
art. 444 e seguenti c.p.p. (patteggiamento)
La pronuncia è resa nell'ambito di una sentenza di patteggiamento: il patteggiamento non esclude l'obbligatorietà della confisca prevista dalla legge, ma l'applicazione effettiva della confisca per equivalente richiede i presupposti materiali indicati dalla norma.
art. 11 legge n. 146/2006 (richiamata dalla giurisprudenza)
"In caso di patteggiamento avente ad oggetto un reato transnazionale, è inammissibile per genericità il ricorso del pubblico ministero che lamenti l'omessa applicazione della confisca obbligatoria senza allegare gli elementi che consentirebbero l'adozione della misura nel caso concreto, e, in particolare, senza indicare l'entità del profitto confiscabile e i beni o le utilità nella disponibilità dell'imputato sui quali dovrebbe in concreto ricadere l'ablazione" (massima, Sez. 5, n. 14392 del 05/02/2019, Rv. 275238 - 01)
La giurisprudenza collega l'obbligo di confisca all'effettiva individuazione degli elementi necessari per eseguire la misura; senza tali indicazioni il ricorso del P.M. è generico e inammissibile.
Massime di principio
- La confisca obbligatoria prevista dall'art. 603-bis è applicabile anche in caso di patteggiamento, ma per la confisca per equivalente occorre poter quantificare il profitto/ prezzo/ prodotto del reato e individuare beni concretamente nella disponibilità dell'imputato; tali elementi devono essere allegati dal ricorrente se contesta l'omissione.
- Un ricorso che lamenta mera omissione della confisca senza indicare l'entità del profitto confiscabile e i beni su cui eseguire l'ablazione è inammissibile per genericità.
- Se il bene materiale (es. un'attività commerciale) appartiene a soggetti estranei al reato, il giudice può disporne la restituzione e non è confiscabile ai sensi dell'art. 603-bis.
- Il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. non sostituisce automaticamente la confisca; la confisca richiede presupposti specifici e la concreta disponibilità dei beni da parte del reo.
- Prima di proporre ricorso per cassazione sul punto della confisca obbligatoria, il pubblico ministero deve documentare gli elementi fattuali (quantificazione del profitto, specifici beni nella disponibilità dell'imputato) che rendano concretamente praticabile la confisca per equivalente.
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