Cassazione Penale, Ordinanza n. 22370/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Treviso per lesioni personali colpose e fuga/omissione di soccorso conseguenti a sinistro stradale. Ha dedotto, con due motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva, in sostanza, che la pena e la sospensione della patente non fossero state adeguatamente motivate e che dovessero essere valorizzati il comportamento processuale positivo e altre ragioni favorevoli all'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi meramente reiterativi rispetto alle doglianze già esaminate nei gradi di merito e comunque manifestamente infondati. La motivazione della Corte territoriale è stata giudicata congrua sia sul trattamento sanzionatorio sia sul diniego delle attenuanti generiche, poiché fondata sulla gravità della condotta (sorpasso azzardato, fuga e omissione di soccorso) e sui plurimi precedenti dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
richiamato quale base del reato di lesioni colpose oggetto di conferma della condanna
art. 189, commi 6 e 7, cod. strada
richiamato quale norma incriminatrice per la fuga e l'omissione di soccorso dopo il sinistro stradale
richiamato implicitamente attraverso il tema del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
implicita base per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni già esaminate nei gradi di merito, senza confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata, è inammissibile.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice richiami elementi concreti della gravità del fatto e i precedenti dell'imputato, specie se tali elementi giustificano sia la pena sia la durata della sanzione accessoria.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche in presenza di precedenti penali dell'imputato, ove tali precedenti siano valorizzati come indice negativo della personalità e della meritevolezza del beneficio.
- Il comportamento processuale favorevole dell'imputato, se non si confronta con gli specifici argomenti posti a base della decisione impugnata, non è di per sé sufficiente a scalfire un diniego delle attenuanti generiche adeguatamente motivato.
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