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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01985/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio in materia di usi civici avente ad oggetto un terreno sito in agro comunale, per il quale era stata accertata la natura demaniale civica e disposta la reintegra in favore del Comune, con coinvolgimento della Regione per l'esecuzione dei conseguenti adempimenti. Il soggetto privato, ritenuto occupante abusivo del fondo, proponeva prima opposizione e poi reclamo/appello contro la decisione del Commissario agli usi civici, sostenendo che la qualificazione del bene fosse errata e che il terreno fosse suscettibile di liquidazione dei diritti di uso civico mediante affrancazione, in ragione di una pretesa occupazione risalente a epoca anteriore al 1810 da parte di coloni inamovibili. In cassazione deduceva due violazioni di legge: (1) l'erronea mancata applicazione della disciplina speciale sugli usi civici e del d.lgs. n. 150/2011, assumendo che non vi fosse litisconsorzio necessario della Regione nel giudizio di reclamo; (2) l'erronea applicazione delle norme processuali sulla nullità dell'atto di appello e sull'estinzione del processo, contestando l'ordine di rinnovazione della notifica alla Regione e la conseguente declaratoria di estinzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha chiarito che la questione non riguardava la sussistenza di un litisconsorzio necessario in senso proprio, ma il fatto che l'appellante aveva notificato il reclamo anche alla Regione, già parte del primo grado, senza rispettare i requisiti di validità dell'atto di citazione in appello, in particolare la rituale vocatio in ius e l'avvertimento ex art. 163 c.p.c. Poiché anche l'atto rinnovato era nuovamente nullo e la Regione non si era costituita, la Corte d'appello aveva correttamente applicato gli artt. 164 e 307 c.p.c., dichiarando l'estinzione del giudizio per mancato valido seguito all'ordine di rinnovazione dell'atto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore del Comune resistente; nessuna statuizione sulle spese verso la Regione, rimasta intimata e non costituita.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, L. n. 1078/1930

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza di litisconsorzio necessario della Regione nel giudizio sugli usi civici

  • artt. 33, 34 e 36 d.lgs. n. 150/2011

    invocati dal ricorrente per la disciplina del rito sugli usi civici e per escludere la necessità della partecipazione regionale

  • art. 163 c.p.c.

    la citazione in appello deve contenere la vocatio in ius e l'avvertimento alla parte convenuta; la loro mancanza rende nullo l'atto

  • art. 164 c.p.c.

    la nullità dell'atto di citazione per vizi della vocatio in ius impone la rinnovazione; se il vizio permane, l'atto resta nullo

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato come disciplina, ratione temporis applicabile, dell'ordine di rinnovazione dell'atto processuale di evocazione in giudizio, con termine perentorio, applicabile anche in appello

  • art. 307 c.p.c.

    la mancata rituale ottemperanza all'ordine di rinnovazione dell'atto nullo comporta l'estinzione del giudizio

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo per la natura della causa

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, quando un atto di citazione o reclamo notificato a una parte già coinvolta nel primo grado sia affetto da nullità per difetto della vocatio in ius o per omissione degli avvertimenti prescritti, il giudice può ordinare la rinnovazione dell'atto; se la parte onerata non vi ottempera validamente nel termine assegnato, il processo si estingue.
  • La questione della litisconsistenza necessaria va tenuta distinta dal diverso problema della validità della notificazione dell'atto introduttivo o di impugnazione: anche ove una parte sia già presente nel giudizio di primo grado, l'atto di appello deve comunque essere ritualmente rivolto nei suoi confronti secondo i requisiti di legge.
  • La rinnovazione dell'atto processuale non è utilmente eseguita se il nuovo atto conserva gli stessi vizi del precedente, poiché la nullità non viene sanata dalla mera ripetizione formale della notificazione.
  • In sede di legittimità, la censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può superare una corretta ricostruzione della decisione di merito quando questa non si fonda su un presunto litisconsorzio necessario, ma sulla mancata osservanza dell'ordine di rinnovazione di un atto nullo.
  • L'estinzione ex art. 307 c.p.c. consegue alla mancata regolare prosecuzione del processo dopo l'ordine di rinnovazione dell'atto nullo, e tale disciplina si applica anche al grado di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàLitisconsorzio necessario

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