Cassazione Civile, Sentenza n. 213/2020 del 09/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (livellario)
La controversia
La controversia nasce dall’espropriazione, disposta in due fasi nel 2008 e nel 2009, di terreni per complessivi 5.000 mq destinati alla realizzazione di un piano per insediamenti produttivi, già occupati d’urgenza per una prima porzione di 1.900 mq nel 2005. Il resistente, titolare di un livello sul fondo e non proprietario pienamente comprovato dell’intero terreno, propose opposizione alla stima. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2528/2013 depositata il 19 giugno 2013, determinò le indennità di espropriazione e di occupazione per i diversi mappali e dispose il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle somme dovute, detratto quanto già versato. Stimò il valore unitario in euro 43,75 al mq; riconobbe, nell’ambito dell’indennità per espropriazione parziale, l’azzeramento del valore di alcune porzioni residue inutilizzabili e il deprezzamento del 20% di un’altra porzione residua. Non applicò la riduzione del 25% prevista dall’art. 37 T.U.E. e applicò l’aumento del 10% previsto dal comma 2 dello stesso articolo. Il Comune ha proposto sette motivi: 1) contestazione della legittimazione del livellario-enfiteuta per mancata prova del possesso; 2) deduzione che il riconoscimento di somme per reliquati non ritualmente occupati avrebbe introdotto pretese risarcitorie da occupazione illegittima, estranee all’opposizione alla stima e appartenenti ad altra giurisdizione o competenza; 3) censura della qualificazione dei terreni come edificabili, per l’incidenza di vincoli conformativi e standards di piano che avrebbero escluso l’edificazione privata; 4) contestazione del valore unitario di euro 43,75 al mq, ritenuto fondato su dati non documentati o contestati e su comparazioni temporalmente non corrette; 5) contestazione degli importi riconosciuti per particelle occupate di fatto e trasformate; 6) censura del trattamento indennitario dei reliquati e del riconoscimento, per una porzione residua, di un importo assimilabile al suo intero decremento di valore; 7) contestazione del rigetto della richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica. Il Comune ha inoltre dedotto vizi motivazionali ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la titolarità documentata del diritto reale di godimento derivante dal livello è sufficiente a fondare la legittimazione all’opposizione alla stima; la prova del possesso attiene invece alla spettanza dell’indennità, e il possesso si presume, in presenza di un titolo, dalla data di questo. Ha respinto il secondo motivo, perché le somme per le porzioni residue non utilizzabili o deprezzate erano state riconosciute come componenti dell’indennità complessiva per espropriazione parziale, non come risarcimento per occupazione usurpativa. Ha respinto il terzo: l’inclusione dell’area in un P.I.P. le attribuisce carattere edificabile, pur senza implicare edificabilità residenziale. Ha respinto il quarto: la Corte d’appello aveva determinato il valore di mercato alla data dei decreti di esproprio, considerando anche una consulenza relativa a terreni omogenei dello stesso P.I.P. e senza limitarsi a rivalutare indici monetari dati risalenti. Ha respinto congiuntamente il quinto e il sesto motivo, confermando il criterio di sommare al valore della parte espropriata il minor valore della parte residua, che per alcune porzioni inutilizzabili poteva corrispondere all’intero valore residuo. Ha dichiarato inammissibile il settimo motivo: la scelta di disporre o meno indagini tecniche integrative o di rinnovare la consulenza rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, che aveva ritenuto sufficienti le consulenze disponibili. Ha dichiarato inoltre inammissibili i vizi motivazionali perché non formulati secondo i requisiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.600 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
L’art. 34 T.U.E. (Soggetti aventi titolo all’indennità) dispone, al comma 1, che l’indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all’enfiteuta, se ne sia anche possessore ed, al comma 3, che l’espropriante non è tenuto ad intervenire nelle controversie tra i proprietario e l’enfiteuta.
La norma distingue la titolarità dell’indennità, spettante all’enfiteuta se possessore, dalla legittimazione a far valere in giudizio un diritto reale sul bene; il titolo reale documentato fonda la legittimazione all’opposizione, mentre il possesso rileva per la spettanza dell’indennità.
L’art. 54 T.U.E., in tema di opposizione alla stima, stabilisce che la legittimazione attiva spetta al proprietario espropriato o al terzo che ne abbia interesse e l’art. 34, u.c. prevede che “il titolare di un diritto reale o personale sul bene…può fare valere il suo diritto sull’indennità di esproprio e può proporre l’opposizione alla stima ovvero intervenire nel giudizio promosso dal proprietario”.
È legittimato all’opposizione alla stima anche il titolare di un diritto reale sul bene, il quale può far valere il proprio diritto sull’indennità senza dover dimostrare di essere proprietario.
L’art. 963 c.c. stabilisce, all’ultimo comma, nel caso di espropriazione per pubblico interesse, l’indennità si ripartisce, a norma del comma precedente, tra il concedente e l’enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti.
In caso di espropriazione di un fondo gravato da enfiteusi, l’indennità è ripartita tra concedente ed enfiteuta in proporzione al valore dei rispettivi diritti.
Inoltre, come rilevato dal P.G., il possesso si presume, ai sensi dell’art. 1143 c.c., secondo cui, quando il possessore attuale vanti un titolo a fondamento del suo possesso, si presume che esso abbia posseduto dalla data del titolo; tale disposizione generale è ispirata alla considerazione che normalmente l’acquisto della proprietà o di un diritto reale in base ad un titolo comporta anche l’acquisto del possesso (Cass. 11501/2015).
Quando il possessore attuale fonda il possesso su un titolo, si presume che il possesso sia iniziato alla data del titolo; tale presunzione è rilevante per accertare il possesso dell’enfiteuta ai fini della spettanza dell’indennità.
Alla luce di tali orientamenti interpretativi, l’art. 33, comma 1 T.U.E. non detta un criterio particolare di calcolo dell’indennità nel caso di esproprio parziale, stabilendo che “nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore”.
Nell’espropriazione parziale di un bene unitario, l’indennità deve considerare anche la diminuzione di valore della parte residua quando il distacco della porzione espropriata e l’opera realizzata incidano negativamente sulle possibilità di utilizzazione del residuo.
La Corte, poi, ha riconosciuto il danno da esproprio parziale, trattandosi di un bene unitario che aveva determinato, in relazione alla prima espropriazione ed al mappale (OMISSIS), l’azzeramento del valore del residuo mappale (essendo residuate superfici di piccole estensioni e non contigue tra loro) ed, in relazione alla seconda espropriazione, una diminuzione di valore del mappale (OMISSIS) di mq 488 del 20%, a causa di maggiore difficolta di accesso e coltivazione; la Corte riteneva che non dovesse essere operato l’abbattimento del 25%, ex art. 37 T.U.E., in difetto di un intervento attuato in forza di una previsione normativa e che dovesse invece applicarsi l’aumento del 10% di cui ex art. 37, comma 2 T.U.E., essendo la modifica normativa operante per i procedimenti espropriativi in corso ed essendo i decreti di esproprio intervenuti dopo l’entrata in vigore della Novella.
La sentenza dà conto dell’applicazione, da parte della Corte d’appello e non oggetto di specifica decisione cassatoria, dell’aumento del 10% previsto dal comma 2 e della mancata riduzione del 25% in assenza dei presupposti indicati. La Cassazione non sviluppa su tale profilo una ratio autonoma.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 8053/2014) hanno precisato, in ordine alla portata dell’art. 360 c.p.c., n. 5 modificato, che “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).”
Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico, risultante dalla sentenza o dagli atti, discusso tra le parti e decisivo; non è sufficiente lamentare l’omesso esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il ricorso deve identificare specificamente il fatto storico omesso, la fonte della sua esistenza, le circostanze della sua discussione processuale e la sua decisività; la disposizione opera congiuntamente ai requisiti di specificità del ricorso per cassazione.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
In relazione alla deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve rispettare i requisiti processuali richiamati dalla Corte e identificare con precisione il fatto e gli atti che ne comprovano la rilevanza.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Il rigetto del ricorso comporta, ricorrendone i presupposti processuali e ove dovuto, l’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il titolare di un diritto reale di godimento sul bene espropriato, quale il livellario assimilato all’enfiteuta, è legittimato a proporre opposizione alla stima quando documenti la titolarità del diritto; la prova del possesso riguarda invece la spettanza dell’indennità e non la legittimazione processuale.
- Quando il possessore attuale fonda il proprio possesso su un titolo, opera la presunzione che il possesso sia iniziato alla data del titolo, salva prova contraria.
- Ricorre espropriazione parziale quando la porzione ablata e quella residua appartengono a un complesso immobiliare con destinazione economica unitaria e nesso funzionale, e il distacco incide negativamente sull’utilizzazione del residuo. L’indennità può essere determinata sommando il valore venale della parte espropriata e il minor valore della parte residua, anche se quest’ultimo coincide con l’intero valore residuo quando la porzione rimasta è divenuta inutilizzabile.
- L’inclusione di un’area in un piano per insediamenti produttivi attribuisce al terreno carattere edificabile in ragione della variante introdotta dal piano attuativo, anche se la destinazione non consente la costruzione di edifici residenziali.
- La determinazione dell’indennità di espropriazione deve riferirsi al valore di mercato del bene alla data del decreto di esproprio. Nel metodo sintetico-comparativo non è sufficiente aggiornare o retrodatare meccanicamente prezzi di trasferimenti avvenuti in epoche diverse; il giudice può valorizzare comparabili omogenei e recenti, anche risultanti da consulenze acquisite in altri giudizi.
- La decisione sulla necessità di disporre indagini tecniche integrative, chiedere chiarimenti al consulente o rinnovare la consulenza rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione del fatto storico, della fonte da cui risulta, del modo e del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; l’omessa menzione di singoli elementi istruttori non basta se il fatto rilevante è stato comunque esaminato.
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