Cassazione Civile, Ordinanza n. 11437/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto di apertura della liquidazione dei beni ex l. n. 3/2012 nei confronti di un debitore persona fisica. In via principale, la curatela aveva contestato la meritevolezza del debitore, la sussistenza di atti in frode ai creditori e l’asserita incompletezza della relazione dell’OCC. In via subordinata, aveva sostenuto che nel patrimonio da liquidare era stata illegittimamente inclusa una quota del 50% di una società, già ceduta dal debitore alla moglie e poi oggetto di azione revocatoria ordinaria promossa e vinta dalla curatela stessa in altra sede. Secondo la ricorrente, la revocatoria ordinaria non determina la riacquisizione del bene nel patrimonio del debitore a beneficio di tutti i creditori, ma produce inefficacia solo nei confronti del creditore attore. Con il ricorso sono stati dedotti quattro motivi: violazione dell’art. 2901 c.c. per avere il Tribunale attribuito alla revocatoria effetti di recupero del bene nel patrimonio del debitore; motivazione apparente o perplessa ex art. 132 c.p.c.; violazione dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 132 c.p.c. per il rigetto della richiesta di revoca della sospensione dell’esecuzione mobiliare sulla quota societaria; violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 14-duodecies l. n. 3/2012 per avere il giudice ritenuto venuto meno l’interesse della curatela a ricorrere a seguito dell’intervento del liquidatore nella procedura esecutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la curatela avesse censurato solo le rationes decidendi secondarie e subordinate dell’ordinanza impugnata, relative all’inclusione di un cespite nella procedura e agli effetti della revocatoria ordinaria, senza però impugnare in modo efficace la ratio decidendi principale del provvedimento, fondata sul rigetto delle questioni di meritevolezza, sugli atti in frode e sulla completezza della relazione dell’OCC. La Corte ha inoltre osservato che le doglianze riguardavano atti successivi al decreto di apertura della procedura, come l’inventario e gli atti di liquidazione, e quindi non erano idonee a scalfire la decisione impugnata. Il terzo motivo è stato ritenuto ulteriormente inammissibile perché non coglieva la ratio del decreto sul punto della partecipazione al riparto del creditore vittorioso in revocatoria. Non è stata disposta statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La sentenza ribadisce che l’azione revocatoria ordinaria produce l’inefficacia dell’atto solo nei confronti del creditore che la propone, senza determinare di per sé una generale acquisizione del bene al patrimonio del debitore a beneficio di tutti i creditori.
art. 132, secondo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro della censura sulla motivazione, ma la Corte non entra nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di interesse e per mancata censura della ratio principale.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È invocato per contestare la motivazione dell’ordinanza, ma la doglianza è ritenuta inammissibile perché non coglie la ratio decidendi del provvedimento.
La Corte rileva che l’interesse ad agire in cassazione manca quando la parte censura solo questioni subordinate o successive senza aggredire la decisione principale che sorregge il provvedimento impugnato.
art. 14-quinquies l. n. 3/2012
È la norma che disciplina il decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni, rispetto al quale le doglianze sulla gestione di beni e sulle attività successive sono considerate non decisive ai fini del reclamo.
La Corte osserva che le questioni sull’inclusione dei beni nell’inventario del liquidatore attengono a una fase successiva al decreto di apertura e quindi non incidono sulla sua impugnazione.
Le contestazioni relative agli atti di liquidazione e agli atti di impulso del liquidatore sono qualificate come successive al decreto di apertura e, dunque, non idonee a fondare utilmente il ricorso contro di esso.
art. 14-duodecies l. n. 3/2012
È richiamato nel quarto motivo in tema di ruolo del liquidatore nella procedura esecutiva; la Corte non ne affronta il merito, limitandosi a rilevare l’inammissibilità della censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne applica la previsione sul raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato in caso di esito processuale sfavorevole al ricorrente.
Massime di principio
- Per proporre utilmente ricorso avverso un provvedimento occorre aggredire la ratio decidendi principale che sorregge la decisione; la censura di soli profili subordinati o accessori comporta inammissibilità per difetto di interesse.
- Le questioni relative all’inclusione dei beni nell’inventario o agli atti di liquidazione successivi al decreto di apertura della procedura non sono idonee, di regola, a fondare una critica al decreto medesimo se non incidono sulla sua motivazione principale.
- L’azione revocatoria ordinaria non trasferisce il bene nel patrimonio del debitore né realizza un effetto reipersecutorio generale: essa determina l’inefficacia dell’atto solo nei confronti del creditore che l’ha promossa, con rilevanza soprattutto in sede di soddisfazione del singolo creditore vittorioso.
- Nel giudizio di cassazione l’interesse al ricorso deve essere concreto e attuale, e viene meno quando l’impugnazione non sia idonea a rimuovere la statuizione decisiva che mantiene intatta la regolazione del caso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex d.P.R. n. 115 del 2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11328/2025 del 30/04/2025
- ordinanza_civile · 30 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11329/2025 del 30/04/2025
- ordinanza_civile · 30 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11330/2025 del 30/04/2025
- ordinanza_civile · 30 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11331/2025 del 30/04/2025
- ordinanza_civile · 30 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11332/2025 del 30/04/2025
- ordinanza_civile · 30 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11333/2025 del 30/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →