Cassazione Civile, Ordinanza n. 23483/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva effettuato una verifica presso una società ritenuta priva di reale capacità operativa e qualificata come "cartiera"; da tale verifica aveva poi esteso i controlli ai partner commerciali, tra cui la società contribuente, contestandole per l'anno 2010 operazioni soggettivamente inesistenti con conseguente indetraibilità dell'IVA e ripresa a tassazione di maggiori imponibili ai fini IRES, IVA e IRAP. La contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento limitatamente ai primi due rilievi, relativi a operazioni soggettivamente inesistenti e a maggiori ricavi ricostruiti induttivamente; non aveva invece impugnato il terzo rilievo sui costi indeducibili. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione delle norme sull'IVA e sull'onere della prova, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la prova della consapevolezza della contribuente circa la frode; 2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. perché la CTR non si era pronunciata sull'appello relativo al secondo rilievo sui maggiori ricavi; 3) in subordine, nullità per carenza assoluta di motivazione sul medesimo punto; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la CTR avrebbe confermato l'integrale annullamento dell'atto anche sul terzo rilievo, mai impugnato dalla contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la regola secondo cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare anche la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, potendo poi gravare sul contribuente la prova contraria. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR non si era pronunciata sulle specifiche censure d'appello relative al recupero di maggiori ricavi accertati induttivamente, integrando omessa pronuncia. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il quarto è stato dichiarato inammissibile perché privo di interesse e non correlato a una statuizione effettivamente resa sul terzo rilievo, non impugnato dalla contribuente e quindi ormai definitivo. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame della sola questione rimasta inevasa.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge in tema di IVA e onere della prova.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato richiamato per i motivi relativi a nullità della sentenza per omessa pronuncia e carenza di motivazione.
art. 19, primo comma, D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato insieme all'art. 54 per la disciplina della detrazione IVA in relazione alle operazioni contestate.
art. 54, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato insieme all'art. 19 per la disciplina dell'accertamento IVA.
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti.
richiamato per l'uso delle presunzioni a supporto della prova dell'Amministrazione.
richiamato per la prova presuntiva della consapevolezza del cessionario.
richiamati quale parametro della censura sulla valutazione della prova da parte del giudice di merito.
richiamato per la censura di omessa pronuncia e per il profilo di ultrapetizione rispetto al terzo rilievo.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della nullità per difetto assoluto di motivazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato per il requisito costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- In tema di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo l'inesistenza del fornitore, ma anche, almeno in via indiziaria e sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva o avrebbe potuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
- Solo dopo che l'Ufficio abbia assolto tale onere probatorio grava sul contribuente l'onere di dimostrare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
- La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, così come la mancanza di un vantaggio economico dalla rivendita, non bastano di per sé a escludere la consapevolezza della frode, se il quadro probatorio dell'Amministrazione è adeguatamente costruito.
- Ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito non si esprime su uno specifico motivo di appello ritualmente devoluto, con conseguente nullità della sentenza.
- Non sussiste interesse a censurare in cassazione una statuizione che non ha in concreto deciso su un capo rimasto non impugnato e quindi definitivo, perché la doglianza deve colpire una reale statuizione del giudice.
- La cassazione con rinvio è imposta quando la decisione impugnata sia viziata da omessa pronuncia su una censura devoluta e non sia possibile la decisione nel merito in sede di legittimità.
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