Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26661/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto opposizione davanti al Giudice di pace avverso un decreto amministrativo; il giudice di merito ha rigettato l'opposizione ritenendo che il provvedimento impugnato non fosse stato prodotto e che non fosse nemmeno identificabile con precisione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 702 bis, comma 1, e 163, comma 3, c.p.c., sostenendo che il provvedimento impugnato fosse in realtà un decreto del Questore di Bari e non un provvedimento del Prefetto di Napoli; 2) violazione delle medesime norme e dell'art. 164 c.p.c. per omessa valutazione dell'oggetto della domanda, poiché il giudice avrebbe confuso l'atto impugnato; 3) violazione dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c. per avere valorizzato la mancata produzione del provvedimento, che il ricorrente affermava non essergli mai stato consegnato; 4) violazione dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c. per non avere il giudice fissato una nuova udienza ex art. 183 c.p.c. al fine di consentire l'acquisizione del documento mancante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero privi di autosufficienza, perché il ricorrente si limitava ad affermare un errore nell'individuazione del provvedimento impugnato senza fornire alla Corte indicazioni puntuali sul documento e sulla sua collocazione processuale, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. La Corte ha inoltre osservato che le censure del terzo e quarto motivo non colpivano la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, fondata sulla totale indeterminatezza dell'oggetto della domanda, essendo stato impugnato un provvedimento non prodotto e non identificabile. Nessuna statuizione sulle spese; nessun raddoppio del contributo unificato perché il procedimento era esente.

Norme richiamate

  • art. 702 bis, comma 1, c.p.c.

    richiamato dai motivi di ricorso per censurare la qualificazione dell'atto e dell'oggetto della domanda nel rito sommario

  • art. 163, comma 3, c.p.c.

    richiamato per sostenere l'erronea individuazione dell'atto impugnato e l'asserita incompletezza dell'atto introduttivo

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta erronea considerazione dell'oggetto della domanda

  • art. 702 ter, comma 3, c.p.c.

    richiamato per contestare la decisione di merito sulla mancata produzione documentale e la mancata fissazione di un'ulteriore udienza

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    la Corte lo applica per affermare che sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti non riprodotti o non localizzati con precisione nel ricorso

  • art. 183 c.p.c.

    evocato dal ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe dovuto fissare udienza per integrare la produzione documentale

  • art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    richiamato solo per osservare che il decreto di espulsione rientra nella competenza del prefetto

  • art. 18, comma 8, d.lgs. n. 150/2011

    richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in quanto procedimento esente

Massime di principio

  • Le censure di legittimità che si fondano su documenti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente non li riproduce nel ricorso o non ne indica in modo puntuale la collocazione nel fascicolo e la sequenza processuale necessaria al controllo della Corte.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla totale indeterminatezza dell'oggetto della domanda, il ricorrente deve confrontarsi specificamente con tale ratio decidendi; sono inidonee doglianze che presuppongano una diversa qualificazione dell'atto senza dimostrarne in modo autosufficiente l'effettiva identificazione.
  • La mancata produzione del provvedimento impugnato può essere decisiva se si traduce nell'impossibilità di identificare l'oggetto della domanda; in tal caso, non è sufficiente allegare che il documento non sia stato materialmente consegnato, se non si supera il rilievo della sua indeterminatezza processuale.
  • Il controllo di legittimità richiede che i motivi attacchino la reale base argomentativa della decisione impugnata; censure relative a profili diversi o accessori sono inammissibili se non incidono sulla ratio decidendi effettiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.