Cassazione Civile, Ordinanza n. 26661/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione davanti al Giudice di pace avverso un decreto amministrativo; il giudice di merito ha rigettato l'opposizione ritenendo che il provvedimento impugnato non fosse stato prodotto e che non fosse nemmeno identificabile con precisione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 702 bis, comma 1, e 163, comma 3, c.p.c., sostenendo che il provvedimento impugnato fosse in realtà un decreto del Questore di Bari e non un provvedimento del Prefetto di Napoli; 2) violazione delle medesime norme e dell'art. 164 c.p.c. per omessa valutazione dell'oggetto della domanda, poiché il giudice avrebbe confuso l'atto impugnato; 3) violazione dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c. per avere valorizzato la mancata produzione del provvedimento, che il ricorrente affermava non essergli mai stato consegnato; 4) violazione dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c. per non avere il giudice fissato una nuova udienza ex art. 183 c.p.c. al fine di consentire l'acquisizione del documento mancante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero privi di autosufficienza, perché il ricorrente si limitava ad affermare un errore nell'individuazione del provvedimento impugnato senza fornire alla Corte indicazioni puntuali sul documento e sulla sua collocazione processuale, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. La Corte ha inoltre osservato che le censure del terzo e quarto motivo non colpivano la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, fondata sulla totale indeterminatezza dell'oggetto della domanda, essendo stato impugnato un provvedimento non prodotto e non identificabile. Nessuna statuizione sulle spese; nessun raddoppio del contributo unificato perché il procedimento era esente.
Norme richiamate
richiamato dai motivi di ricorso per censurare la qualificazione dell'atto e dell'oggetto della domanda nel rito sommario
richiamato per sostenere l'erronea individuazione dell'atto impugnato e l'asserita incompletezza dell'atto introduttivo
richiamato in relazione alla dedotta erronea considerazione dell'oggetto della domanda
richiamato per contestare la decisione di merito sulla mancata produzione documentale e la mancata fissazione di un'ulteriore udienza
la Corte lo applica per affermare che sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti non riprodotti o non localizzati con precisione nel ricorso
evocato dal ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe dovuto fissare udienza per integrare la produzione documentale
art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
richiamato solo per osservare che il decreto di espulsione rientra nella competenza del prefetto
art. 18, comma 8, d.lgs. n. 150/2011
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in quanto procedimento esente
Massime di principio
- Le censure di legittimità che si fondano su documenti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente non li riproduce nel ricorso o non ne indica in modo puntuale la collocazione nel fascicolo e la sequenza processuale necessaria al controllo della Corte.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla totale indeterminatezza dell'oggetto della domanda, il ricorrente deve confrontarsi specificamente con tale ratio decidendi; sono inidonee doglianze che presuppongano una diversa qualificazione dell'atto senza dimostrarne in modo autosufficiente l'effettiva identificazione.
- La mancata produzione del provvedimento impugnato può essere decisiva se si traduce nell'impossibilità di identificare l'oggetto della domanda; in tal caso, non è sufficiente allegare che il documento non sia stato materialmente consegnato, se non si supera il rilievo della sua indeterminatezza processuale.
- Il controllo di legittimità richiede che i motivi attacchino la reale base argomentativa della decisione impugnata; censure relative a profili diversi o accessori sono inammissibili se non incidono sulla ratio decidendi effettiva.
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