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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13275/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso di IVA per euro 62.014,00 relativa all'anno d'imposta 2012, sostenendo di avere erroneamente fatturato come esenti, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 19, del d.P.R. n. 633 del 1972, prestazioni sanitarie svolte negli anni 2010 e 2011 in regime non convenzionato. L'Agenzia delle entrate aveva negato il rimborso, ritenendo che le operazioni dovessero comunque essere considerate esenti perché riconducibili all'art. 10, comma 1, n. 21, come prestazioni di case di riposo e simili, con conseguente indetraibilità dell'IVA sugli acquisti. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR del Lazio aveva confermato, qualificando la struttura come assimilabile alle case di cura di cui al n. 19 dell'art. 10 e valorizzando la legge regionale del Lazio n. 41 del 1993. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 10 d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 112 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che il giudice d'appello non avesse correttamente distinto RSA, case di riposo e case di cura e non avesse adeguatamente valutato la concreta natura delle prestazioni rese, anche alla luce del contratto di assistenza che prevedeva servizi alberghieri, assistenza di base, medica e tutelare diurna e notturna.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, dietro la dedotta violazione di legge, l'Ufficio sollecitava in realtà una rivalutazione del merito e dei fatti concreti, senza individuare specificamente quali prestazioni avessero reso la struttura assimilabile alle case di riposo. Ha inoltre rilevato che, trattandosi di sentenza d'appello confermativa della decisione di primo grado, era precluso il ricorso ex art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. Per completezza, la Corte ha aggiunto che sia la definizione normativa regionale delle RSA sia il contenuto contrattuale delle prestazioni consentivano comunque di assimilarle alle case di riposo; siccome la struttura non era in convenzione, le prestazioni erano imponibili IVA. Nonostante tale precisazione, il dispositivo ha rigettato il ricorso e ha condannato l'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    comma 1, n. 19; comma 1, n. 21

    L'esenzione IVA dipende dalla corretta qualificazione della struttura e delle prestazioni rese: le case di cura sono esenti solo se convenzionate, mentre le case di riposo e simili rientrano nell'altra fattispecie agevolativa richiamata dall'Ufficio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro di censura, ma la Corte non ha ravvisato un effettivo vizio corrispondente alla doglianza proposta.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne abbia fatto applicazione autonoma nella decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura formalmente prospettata come violazione di legge è stata ritenuta in realtà diretta a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte osserva che il tentativo di ottenere una diversa ricostruzione dei fatti sarebbe comunque estraneo ai limiti attuali del vizio motivazionale.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    È stato richiamato per affermare l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenza d'appello confermativa della decisione di primo grado.

  • L.R. Lazio 1993, n. 41, art. 2

    La definizione regionale delle RSA come strutture sanitarie residenziali è stata richiamata come elemento utile a sorreggere, in concreto, l'assimilazione della struttura alle case di riposo/cura secondo il contenuto delle prestazioni offerte.

Massime di principio

  • Quando la censura investe la qualificazione fiscale di una struttura o di un servizio, la dedotta violazione di legge è inammissibile se richiede in realtà una nuova valutazione delle risultanze fattuali e del concreto contenuto delle prestazioni.
  • La distinzione tra categorie agevolative o esenti in materia IVA per strutture assistenziali va compiuta sulla base dell'effettiva natura delle prestazioni rese, non solo della denominazione della struttura.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare un riesame del merito sotto la veste della violazione di norme di legge o del vizio motivazionale, specie quando la censura non individui con precisione gli elementi fattuali decisivi trascurati dal giudice di merito.
  • In presenza di sentenza d'appello che conferma integralmente la decisione di primo grado, opera la preclusione al ricorso per cassazione nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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