Cassazione Civile, Ordinanza n. 11900/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella esattoriale emessa a seguito di controllo ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, con cui l'amministrazione aveva contestato la detrazione, nella dichiarazione relativa al 2012, di crediti per imposte pagate all'estero in relazione a Francia, Stati Uniti, India e Grecia. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte: limitatamente a una porzione del credito greco e con disapplicazione delle sanzioni. In appello, riuniti i gravami delle parti, la CTR aveva accolto l'appello della società per i crediti maturati in Francia, confermato il rigetto per quelli maturati negli USA e disposto l'applicazione delle sanzioni, senza però pronunciarsi espressamente sui crediti maturati in India e Grecia. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 165 TUIR, sia perché la CTR non si era espressa sulla spettanza dei crediti greco e indiano, sia perché il dispositivo non conteneva un espresso capo decisionale su tali crediti. Con il secondo motivo ha nuovamente denunciato omessa pronuncia e nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 165 TUIR e dell'art. 24 delle convenzioni contro le doppie imposizioni, sostenendo che l'illegittimità dell'atto impositivo per la preclusione della detrazione dei crediti per India e Grecia non poteva derivare dalla sola eventuale errata imputazione temporale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, limitatamente alla censura di omessa pronuncia sui motivi di appello relativi ai crediti d'imposta maturati in India e Grecia. Ha ritenuto assorbite la seconda censura del primo motivo e l'intero secondo motivo, proposti in via subordinata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
indica il controllo formale sulla dichiarazione da cui è scaturita la cartella esattoriale impugnata.
art. 165 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
è la norma richiamata per la disciplina del credito d'imposta per imposte pagate all'estero, rispetto alla cui applicazione la contribuente lamentava l'omessa pronuncia.
impone al giudice di pronunciare su tutta la domanda e su tutte le eccezioni e i motivi devoluti; la sua violazione è ravvisata per mancata decisione sui crediti relativi a India e Grecia.
è evocato dalla ricorrente come profilo di nullità della sentenza per mancanza di espresso richiamo in dispositivo, ma tale censura è stata assorbita.
art. 24 delle Convenzioni contro le doppie imposizioni
è richiamato dalla ricorrente quale parametro ulteriore per contestare la preclusione alla detrazione dei crediti esteri, ma il relativo motivo è stato assorbito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
costituisce il vizio dedotto in cassazione, nella specie nullità della sentenza per error in procedendo.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
disciplinano la trattazione camerale del ricorso in cassazione secondo il rito applicabile.
d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197
è richiamato per la disciplina del procedimento camerale di legittimità.
Massime di principio
- Quando una questione è stata specificamente devoluta in appello, il giudice di secondo grado deve pronunciarsi espressamente su di essa; il silenzio integrale su uno dei capi o motivi di gravame integra omessa pronuncia e determina nullità della sentenza.
- L'omessa pronuncia sussiste anche se la sentenza si pronuncia su questioni analoghe o connesse, ma omette del tutto di trattare uno dei crediti o delle domande specificamente dedotti in giudizio.
- Se il ricorso per cassazione è accolto per omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello, restano assorbite le ulteriori censure formulate in via subordinata e la causa va rinviata al giudice di merito per un nuovo esame della questione omessa.
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