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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08251/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite nasce da una controversia tra proprietari di fondi finitimi. I coniugi attori sostenevano che la società confinante avesse pregiudicato un loro asserito diritto di servitù di passaggio, avesse realizzato una illegittima servitù di veduta e avesse creato o aggravato una servitù di scolo. In primo grado le domande furono respinte. In appello la decisione fu riformata solo in parte: fu rigettata la domanda sulla servitù di passaggio, ma fu accolta la negatoria servitutis relativa allo scolo. In cassazione, i coniugi proposero un unico motivo contro la regolazione delle spese, lamentando che la Corte d'appello non avesse revocato la loro condanna alle spese di primo grado in favore di una terza chiamata in causa dalla società. La società propose a sua volta ricorso su quattro motivi, ma poi non coltivò l'impugnazione dopo la proposta di definizione accelerata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dei coniugi, rilevando che la censura sulle spese era formulata in modo del tutto generico, senza indicazione delle norme asseritamente violate né chiara individuazione dei principi di diritto dedotti come trasgrediti. Quanto alla società, il giudizio di cassazione nei suoi confronti è stato dichiarato estinto per rinuncia, in ragione della mancata coltivazione del ricorso dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti; ai coniugi è stata inoltre applicata la sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c., con condanna alla Cassa delle ammende, e sono stati posti gli effetti del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento accelerato, se l'istanza di decisione è coltivata da una sola parte, l'impugnazione non coltivata può essere considerata rinunciata; la decisione segue la proposta del consigliere.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    In caso di definizione conforme alla proposta con rigetto/inammissibilità, trova applicazione la condanna in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La non coltivazione del ricorso da parte di una ricorrente è stata valorizzata come giusto motivo per compensare integralmente le spese.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo in via generale nella tassonomia degli istituti; nel testo non vi è una specifica applicazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve consentire di individuare con sufficiente precisione le norme violate e i principi di diritto asseritamente trasgrediti; una doglianza del tutto generica è inammissibile.
  • La mera lamentela contro la regolazione delle spese, se non accompagnata da una puntuale critica giuridica alla decisione impugnata, non consente il controllo di legittimità.
  • Nel procedimento di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la parte che, pur avendo proposto impugnazione, non la coltivi dopo la proposta può essere considerata rinunciante, con effetti sulla regolazione delle spese.
  • La non coltivazione del ricorso da parte di una parte impugnante può costituire giusto motivo di compensazione integrale delle spese di legittimità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteServitù
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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